05/06/2017 – Le fasi della procedura di affidamento: le novità dal Decreto correttivo

Le fasi della procedura di affidamento: le novità dal Decreto correttivo

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

 

L’art. 22 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento” di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, cd. Decreto correttivo, modifica alcune disposizioni contenute nell’art. 32, del Codice degli appalti pubblici al fine di introdurre una procedura semplificata per affidamenti diretti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché di specificare gli acquisti elettronici a cui non applicare il termine dilatorio per la stipula dei contratti e le penali previste nei contratti di appalto in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Procedura per l’affidamento diretto semplificata e acquisti elettronici

L’art. 22, lettera a), del Decreto correttivo integra il comma 2, dell’art. 32 del Codice degli appalti pubblici il quale prevede, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Come si evince dal Dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che ha accompagnato il percorso di approvazione del citato Decreto Correttivo, la norma fa riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice degli appalti pubblici, in base al quale la stazione appaltante procede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Il comma 2, dell’art. 32, del Codice stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Stipula del contratto: il termine dilatorio

La lettera b), del citato art. 22 del Decreto correttivo, modifica il comma 10, dell’art. 32 del Codice degli appalti pubblici, che individua i casi che non prevedono l’applicazione del termine dilatorio previsto per la stipula del contratto.

Ai sensi del comma 9, del medesimo articolo, infatti, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La norma in esame, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, specifica che, ai fini della non applicazione del suddetto termine dilatorio, l’acquisto telematico deve essere effettuato per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica, ai sensi della definizione recata dall’art. 3, lett. bbbb), del Codice degli appalti pubblici.

Si evidenzia che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.

Consip (trattasi della la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana che opera nell’esclusivo interesse dello Stato e il suo azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)) definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche.

I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono:

– per le amministrazioni: risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia; trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto; ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale; soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

– per i fornitori: diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita; accesso al mercato della Pubblica Amministrazione; occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni; concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento; opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale; leva per il rinnovamento dei processi di vendita.

L’aggiudicazione quando diventa efficace

Va evidenziato che l’art. 32 del Codice degli appalti pubblici, relativo alle fase della procedura di affidamento prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali

La lettera c), dell’art. 22 del Decreto correttivo aggiunge all’art. 32 del Codice degli appalti pubblici, due nuovi commi 14-bis e 14-ter.

In particolare il comma 14-bis è finalizzato ad introdurre, nei contratti di appalto, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, misurate ai giorni di ritardo e calcolate in percentuale dell’importo contrattuale, specificando altresì che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

Entrando nel dettaglio, il nuovo comma 14-bis, del novellato art. 32 del Codice degli appalti pubblici, stabilisce che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Come di evince dallo Dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica relativo al Decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici, il nuovo comma 14-bis riprende quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’abrogato art. 145 (Penali e premio di accelerazione ) del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione del previgente Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 163 del 2006), che al comma 1 stabiliva che il contratto indicasse le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e, al comma 3, prevedeva che, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare fossero stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

Il comma 14-ter specifica che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

 

 
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