05/05/2018 – Assalto alla dirigenza: fallita la riforma Madia, ci si riprova col contratto collettivo. Con contenuti illeciti

Assalto alla dirigenza: fallita la riforma Madia, ci si riprova col contratto collettivo. Con contenuti illeciti

 
In merito all’avvio del rinnovo del Ccnl dell’area della dirigenza del comparto Funzioni centrali, scrive Gianni Trovati su Il Sole24Ore del 4 maggio 2018: “il confronto promette scintille anche sulla disciplina degli incarichi, che sembra evocare alcune regole scritte nella riforma dei dirigenti attuativa della legge Madia affondata indirettamente dalla sentenza 251/2016. Il nuovo contratto, secondo l’atto di indirizzo, dovrà regolare gli incarichi tramite un sistema di interpelli ad ampio raggio che però limiti il più possibile «il ricorso all’outsourcing». Per i dirigenti senza incarico, andrà previsto l’obbligo di partecipare a un numero minimo di interpelli, proprio come prevedeva il decreto scritto ma mai varato“.

Le considerazioni da fare sono almeno due. La prima: come si nota, non si riesce ad uscire da schemi mentali e dalla volontà di “riforme” della dirigenza finalizzate ad ampliare lo spoil system a dispetto della Costituzione, a dispetto di una legislatura finita, a dispetto di un Governo, la cui riforma della dirigenza era fallita, dimissionario ed azzoppato. E ci si prova con tutti i mezzi: ciò che non è andato in porto con la riforma Madia lo si vuol riproporre con il Ccnl.

La seconda: peccato, però, che questo tentativo sia scandalosamente illecito. Proprio una delle leggi di riforma adottate dalla Madia, il d.lgs 75/2917, nel modificare i contenuti del testo unico sul pubblico impiego, il d.lgs 165/2001, è intervenuta sulle materie di competenza della contrattazione collettiva. Così, l’articolo 40, comma 1, secondo periodo, del d.lgs 165/2001, dispone: “Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421“.

Ora, come è ammissibile che l’atto di indirizzo per la sottoscrizione del contratto, proveniente da quello stesso dipartimento della funzione pubblica autore della riforma che esplicitamente vieta alla contrattazione collettiva di interessarsi del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, indichi, invece, di regolare gli incarichi? Come è possibile che nessuno noti questa gravissima e plateale violazione di legge, che, trattandosi di un contratto, costituisce un’illiceità clamorosa, tale da determinare la nullità irrimediabile della clausola?

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