05/04/2016 – Il fondo per la contrattazione decentrata del 2016

Il fondo per la contrattazione decentrata del 2016

di Arturo Bianco

 

Le amministrazioni devono costituire il fondo per le risorse decentrate nel rispetto dei vincoli dettati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal legislatore. Per questi ultimi è necessario fare riferimento, in particolare, alle previsioni dettate dal comma 236 della legge di stabilità 2016 ed ai vincoli dettati dal D.Lgs. n. 165/2001, per come modificati dal D.Lgs. n. 150/2009. Utili indicazioni operative sono arrivate nei giorni scorsi dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 e dai pareri di numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

LA COSTITUZIONE

Si deve in primo luogo ricordare che è opportuno/necessario costituire il più rapidamente possibile il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sia del personale sia dei dirigenti. Per la sua costituzione non è in alcun modo necessario che l’ente abbia approvato il bilancio preventivo: in questa direzione infatti non va alcuna disposizione, neppure implicita, e non esiste un simile divieto neppure dopo l’entrata in vigore delle norme sulla cd armonizzazione dei sistemi contabili.

Occorre ricordare che, sulla base delle previsioni dettate per il personale dall’articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (e per i dirigenti da analoghe norme contenute negli articoli 26 e successivi del CCNL 23.12.1999), nella parte variabile del fondo vanno riportati in aumento i risparmi conseguiti nella utilizzazione del fondo dell’anno precedente. Per l’Aran tale possibilità è utilizzabile esclusivamente per le risorse che derivano dalla parte stabile del fondo.

Sulla base dei principi contabili 4.2. e 5.2, possono essere riportate nell’esercizio successivo solamente le somme che hanno un carattere di certezza ed esigibilità. Tali sono quelle destinate alle cd finalità premianti (indennità di risultato e di produttività), quelle che non possono essere spese nell’anno e quelle non spese a seguito della avvenuta costituzione del fondo e della stipula del contratto decentrato. Per i risparmi determinati dalla mancata costituzione del fondo e/o dalla mancata stipula del contratto decentrato è opportuno fare riferimento ai principi dettati nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 218/2015.

IL TETTO

Sulla base delle previsioni dettate dal comma 236 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, le risorse per il salario accessorio nel 2016 non devono superare quelle del 2015. La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 – Ulteriori indicazioni” sembra assegnare un carattere permanente a questo vincolo.

Esso:

1.     si applica al complesso del fondo, quindi non alle sue singole componenti, che possono variare, ma a condizione che il tetto complessivo del 2015 non sia superato;

2.     si applica anche, negli enti privi di dirigente, alle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014);

3.     non sono compresi in tale tetto le seguenti voci: incentivazioni ai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche; compensi agli avvocati per i successi nei contenziosi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali; risparmi del fondo dell’anno precedente; risparmi del fondo per il lavoro straordinario; risorse trasferite dall’Istat; proventi dei piani di contenimento della spesa (ex articolo 16 D.L. n. 98/2011);

4.     il tetto va costruito sulla base di quella che doveva essere la sua costituzione, a prescindere dal fondo effettivamente costituito nel 2015 (parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo n. 58/2016).

IL TAGLIO PER LA DIMINUZIONE DEL PERSONALE

Sulla base del citato comma 236 della legge di stabilità 2016, il fondo deve essere decurtato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per la prima ricordata circolare della RGS:

1.     si deve fare il “confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”;

2.     “ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale”;

3.     “la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare” (circolare RGS 12/2011 richiamata come ancora valida).

Si ricorda che il metodo della media aritmetica scelto nuovamente dalla circolare non è da considerare consolidato. Per il documento della Conferenza Unificata del 10/7/2014 sulla cd sanatoria dei fondi per la contrattazione decentrata illegittimi, per la circolare illustrativa di tale documento dei Ministri dell’economia, degli affari regionali e della funzione pubblica del mese di agosto dello stesso anno e per i pareri di numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si può in alternativa utilizzare il metodo dei risparmi effettivi.

L’INCREMENTO

Si ricorda infine che l’incremento del fondo deve essere contenuto nel tetto del volume complessivo del 2015. Ed ancora che gli incrementi sono consentiti solamente agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità ed il tetto alla spesa del personale, nonché sulla base delle indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti che non hanno aumentato la incidenza della spesa del personale su quella corrente. Gli enti devono inoltre avere pubblicato sul sito le informazioni sulla contrattazione ed avere soddisfatto l’obbligo di invio dei contratti decentrati all’Aran ed al Cnel.

Gli incrementi della parte variabile del fondo sulla scorta dei commi 2 e 5 dell’articolo 15 del CCNL 1.4.1999 (e quello per molti versi analogo del fondo dei dirigenti ex articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999) sono possibili solamente nel rigido rispetto dei vincoli dettati dalle norme contrattuali. Tra tali vincoli per l’Aran a partire dalla primavere del 2015 non voi è più l’impedimento alla riproposizione nel corso degli anni degli aumenti a fronte di obiettivi di mantenimento che conseguano al miglioramento della qualità dei servizi.

La recente deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 23/2016 ha chiarito che questi aumenti vanno decisi nella parte finale dell’anno precedente o, al più tardi, nei primi mesi dell’anno.

 

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