05/02/2019 – Differito al 31 marzo 2019 il termine per il bilancio di previsione 2019

Differito al 31 marzo 2019 il termine per il bilancio di previsione 2019

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 marzo 2019. In precedenza, il D.M. 7 dicembre 2018(G.U. 17 dicembre 2018, n. 292) aveva provveduto al differimento al 28 febbraio 2018.

Il decreto ministeriale di ulteriore differimento. Il Ministro dell’interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

Potere Ministro dell’interno. Il Ministro ha utilizzato il potere discrezionale di cui al comma 1 dell’art. 151D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale il termine di approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze. Nella premessa del decreto è detto che è necessario e urgente differire ulteriormente il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021 , data la complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2019 è stata pubblicata nella GU del 31 dicembre 2018 e che, di recente, con due decreti del MEF sono aumentati i tassi di interesse relativi ai mutui degli enti locali.

Effetti sui tributi locali. L’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2018), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

– dell’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

– e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Esercizio provvisorio. Con il decreto, inoltre, è confermata l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio, sino al 31 marzo 2019. A questo proposito si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 163D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222“.

D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28)

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto