04/12/2020 – TAR LECCE: In materia di demanio il Comune non può disapplicare le norme nazionali per conformarsi alle direttive della UE

Tar Lecce 1322/2020

Il Tar salentino prende in esame il caso di un Comune che, allo scopo di uniformarsi alla cosiddetta “direttiva Bolkenstein”, anche riguardo alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (articolo precedentemente pubblicato) ha ritenuto opportuno, in autotutela, revocare il provvedimento di proroga di una concessione, la cui scadenza era prevista per il 31/12/2033, così come previsto dalla Legge 145/2018.

Il concessionario si oppone alla revoca appellandosi al Tar che gli dà ragione affermando che la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella euro-unionale, risulta vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che è tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale.

E’ pertanto illegittimo il provvedimento del Comune di revoca con cui il Dirigente preposto al settore ha determinato l’annullamento in autotutela della proroga della concessione di titolarità della ricorrente già assentita fino all’anno 2033.

I giudici affermano, infatti, che, in ragione del conflitto tra la normativa nazionale e la direttiva europea, è necessario individuare quale sia il soggetto cui è attribuito il potere –dovere di disapplicazione della norma nazionale.

Proprio in ragione della delicatezza e complessità della interpretazione che avrebbe natura abrogativa, perchè finalizzata alla disapplicazione della norma, l’ordinamento nazionale attribuisce al Giudice tale facoltà, ricorrendo determinati presupposti, di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale laddove il contrasto ricorra con riferimento ad una norma della Costituzione.

In conclusione rileva il Collegio che risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, attribuito prudentemente al giudice dall’ordinamento interno e dall’ordinamento euro-unionale e supportato all’uopo dalla specifica attribuzione di poteri ad esso funzionali e prodromici, si ritenesse viceversa sic et simpliciter attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale, che non dispone (e non a caso) della possibilità di ricorrere all’ausilio di tali facoltà.

TAR LECCE 1322:

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