04/11/2019 – Potere di autotutela. Il termine di adozione del provvedimento può superare i diciotto mesi.

Potere di autotutela. Il termine di adozione del provvedimento può superare i diciotto mesi.
Consiglio di Stato, Sez. III, 02/ 11/ 2019, n. 7476.
Scritto da Roberto Donati – 3 Novembre 2019
Importante sentenza sui termini per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo, ai sensi dell’articolo 21 nonies della Legge 241/1990[1]
In una complessa vicenda di annullamento dell’autorizzazione all’esercizio di una residenza per anziani, il Comune ricorre avverso la sentenza di primo grado.
La Società titolare della residenza per anziani resiste in giudizio.
Tra i vari motivi a proprio favore, la Società evidenzia  in particolare come l’Amministrazione Comunale abbia  violato le regole che presidiano il corretto esercizio del potere di autotutela, in particolare per il termine di adozione del provvedimento, che risulterebbe abbondantemente superato sia nella misura fissa di 18 mesi sia inteso come termine ragionevole.
Consiglio di Stato, Sez. III, 02/ 11/ 2019, n. 7476 accoglie l’appello del Comune, evidenziando la legittimità dell’operato dell’Ente Locale.
In particolare, riguardo all’avvenuto annullamento d’ufficio dell’autorizzazione, i diciotto mesi dell’articolo 21 nonies della Legge 241/1990 non risultano di ostacolo.
Ed, invero, deve, anzitutto, rilevarsi, come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il nuovo termine di 18 mesi – introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia) – resta predicabile nella sua rigida previsione solo in relazione ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch’essi, successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione.
Di contro, nel caso di provvedimenti già adottati il termine suddetto integra un parametro di riferimento per valutare la “ragionevolezza del termine” dell’intervento di riesame. Il nuovo termine legislativamente predeterminato non sostituisce “in toto” il “termine ragionevole” (e indeterminato) il quale, presente fin dall’originaria formulazione della disposizione delineata dalla Legge n. 15 del 2005, continua a costituire il parametro normativo di riferimento laddove non possa trovare applicazione, “ratione temporis”, il termine di mesi 18 (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 29/05/2019, n.3583; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374; Cons. St., Sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 250; Id., Sez. IV, 9 giugno 2017, n. 2789; Id., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 3462; Id., Sez. VI, 18 luglio 2017, n. 3524; Id., Sez. VI, 20 luglio 2017, n. 3586; Id., Sez. III, 28 luglio 2017, n. 3780).
Vale, poi, soggiungere che il termine “ragionevole” decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).
Nel caso in esame questa scoperta coincide con l’acquisizione di pareri e verbali ispettivi.
Dunque, secondo il Consiglio di Stato, l’esercizio del potere di autotutela può esplicitarsi anche oltre i diciotto mesi dell’articolo 21 nonies, confermando quanto recentemente statuito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato.[2]
[1] Art. 21-nonies  Annullamento d’ufficio
1.Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi  dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo..
2.È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis.  I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[2]Cons. Stato Sez. V, 23/09/2019, n. 6330- In ambito amministrativo il potere di autotutela può esercitarsi anche oltre il termine di diciotto mesi entro il quale può essere disposto l’annullamento d’ufficio di un provvedimento, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, laddove l’erroneità dei presupposti dello stesso non sia imputabile all’Amministrazione ma alla colpa della parte.

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