04/07/2019 – Contratti sottosoglia, aggiudicazione diretta ibrida sotto i 150mila euro  

Contratti sottosoglia, aggiudicazione diretta ibrida sotto i 150mila euro  

di Ivana Malvaso, Pierdanilo Melandro – Il Sole 24 Ore – 03 Luglio 2019
Come cambiano le modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie con la conversione del Dl Sblocca cantieri? Questa è la domanda che ricorre più spesso, negli ultimi giorni, fra le stazioni appaltanti. Con l’ ultima revisione del Codice dei contratti pubblici sono state introdotte modifiche che non appaiono subito chiare, a causa di una fitta stratificazione dell’ assetto normativo, e richiedono una lettura combinata degli articoli 32, comma 2 e 36 del Codice e dei lavori parlamentari che accompagnano il testo approvato dalle Camere. Sulla base di questa lettura è possibile fornire alcune prime indicazioni agli operatori del settore. A questo scopo, è anzitutto opportuno ricordare che le procedure semplificate descritte all’ articolo 36 costituiscono una facoltà per la stazione appaltante. Resta la possibilità in capo alla Pa di aggiudicare i contratti cosiddetti sottosoglia utilizzando le procedure ordinarie (come la procedura aperta).
La novità più impattante è stata introdotta all’ articolo 36, comma 2, lettera b) e interessa gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro e gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’ articolo 35, per i quali è stata prevista la possibilità di procedere mediante affidamento diretto . Dai lavori parlamentari che accompagnano la legge di conversione alla Camera dei deputati risulta infatti chiara la volontà del legislatore di prevedere l’ affidamento diretto, in luogo della procedura negoziata, non solo per gli affidamenti di lavori ma anche per quelli di forniture e servizi. Le modalità Diverse sono le modalità con le quali procedere all’ affidamento diretto. Quanto ai lavori, si prevede la valutazione di tre preventivi, ove esistenti.
La norma così riformulata parla testualmente di valutazione e non più di consultazione, facendo ritenere quindi necessaria l’ effettiva acquisizione di tre preventivi da parte del Rup e non la semplice richiesta degli stessi. Questa interpretazione è peraltro ricavabile dal fatto che, in sede di conversione, sono state apportate modifiche anche rispetto alla terminologia utilizzata al comma 912 della legge 145/2018, che viene abrogato con il Dl 32/2019 (sblocca cantieri, nel quale si parlava di consultazione di tre operatori economici). La giurisprudenza amministrativa e l’ Anac hanno evidenziato che la richiesta di preventivi, non essendo una procedura prevista dal Codice, costituisce un’ analisi delle differenti proposte degli operatori economici, gestite nell’ ambito di trattative parallele dal Rup che ha ampia autonomia. Per quanto attiene alle forniture e ai servizi, invece, è stata prevista la necessaria valutazione preventiva di cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.
Le modalità con cui si effettuano le indagini di mercato o con cui devono consultarsi gli elenchi di operatori sono descritte delle linee guida 4 dell’ Anac. A queste occorre fare riferimento in attesa dell’ approvazione del Regolamento unico di attuazione del Codice. La disposizione modificata, in questo caso, non prevede la valutazione di preventivi ma di operatori economici. Ma cosa vuol dire in concreto «operatori economici» ? Cogliendo la portata semplificatoria di questa modifica, si può desumere che la stazione appaltante debba chiedere la presentazione di un’ offerta ad almeno 5 operatori economici, valutandone il contenuto senza i formalismi propri del Codice (si pensi ai termini e alle sedute pubbliche), rispettando comunque i principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché quello di rotazione.
Inoltre, occorre tener presente che il riformulato articolo 32, comma 2 prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto mediante un unico provvedimento, non solo nei contratti fino a 40mila euro ma anche nelle ipotesi di cui all’ articolo 36, comma 2 lettera b). Con questa estensione si riducono i tempi e alcuni aggravi del procedimento di scelta del contraente come, ad esempio, l’ aggiudicazione non efficace, che perderebbe di senso in una procedura informale in cui la stazione appaltante verificherà solo l’ aggiudicatario. Il minor prezzo Un’ effettiva semplificazione si ha solo nel caso in cui il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso. In questa ipotesi, infatti, si potrà descrivere l’ iter procedimentale che ha condotto all’ aggiudicazione nell’ unico provvedimento di cui all’ articolo 32, comma 2.
Diversamente, nel caso in cui il criterio scelto sia il miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerà nominare con separato e preliminare provvedimento la commissione giudicatrice (non essendo compito del Rup valutare gli elementi tecnico-economici delle offerte), perdendosi i benefici della semplificazione. Le modalità per attivare il confronto tra gli operatori sono quindi rimesse all’ autonomia del Rup, che oltre al rispetto del criterio di rotazione deve descrivere l’ iter seguito e darne conto nel provvedimento e nell’ avviso di aggiudicazione. Per supportare i Rup, le stazioni appaltanti potrebbero dettare indicazioni operative con un proprio Regolamento sugli acquisti sotto soglia.

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