09/05/2019 – Sono entrate in vigore le linee guida dell’indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

Sono entrate in vigore le linee guida dell’indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

di Michele Iaselli – Funzionario Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica all’Università di Cassino, LUISS – Roma e Federico II – Napoli
 
Le linee guida, realizzate da AGID, si rivolgono a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi e definiscono principalmente:
– le informazioni standard che le PA dovranno inserire all’interno dell’indice, tra cui l’indicazione del proprio domicilio digitale, così come previsto dal CAD (art. 6-ter);
– le regole tecniche che le PA dovranno seguire per pubblicare i propri riferimenti;
– le modalità di gestione dei contenuti informativi all’interno dell’archivio.
Le linee guida sono state emesse ai sensi dell’art. 71D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (di seguito CAD) e della Determinazione AgID n. 160 del 2018 recante “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”, definiscono le informazioni che costituiscono l’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e le regole che dovranno essere seguite dagli Enti tenuti a pubblicare i propri riferimenti.
L’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6-ter del CAD), indicato con l’acronimo IPA, è l’elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, individua l’IPA come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche.
Sono tenuti pertanto ad iscriversi all’IPA: a) le pubbliche amministrazioni (PA) e i gestori di pubblici servizi (GPS), [lettere a) e b) dell’art. 2, comma 2 del CAD, come previsto dall’art. 6-ter del CAD];
b) i soggetti e le società presenti nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1L. 31 dicembre 2009, n. 196, non ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (SCEC) richiamati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, che individua l’IPA come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche.
I soggetti di cui alle sopraindicate lettere a), b) devono aggiornare tempestivamente tutte le informazioni per consentirne il corretto utilizzo; qualora i predetti soggetti non abbiano più titolo ad essere iscritti, dovranno presentare istanza di cancellazione dall’IPA.
I soggetti di cui alla lettera a) devono:
– istituire almeno una Area Organizzativa Omogenea, associata al proprio registro di protocollo (art. 40-bis del CAD, artt. 50 e 61 del D.P.R. n. 445 del 2000);
– assegnare ad ogni Area Organizzativa Omogenea almeno un domicilio digitale, che corrisponde all’indirizzo di PEC che deve essere pubblicato su IPA per ciascun registro di protocollo (comma 3 dell’art. 47 del CAD).
Le PA devono inoltre istituire almeno un ufficio di fatturazione elettronica, così come gli SCEC.
Le informazioni che i soggetti di cui alla lettera a) devono inserire in IPA per facilitare l’individuazione del domicilio digitale e il suo corretto utilizzo, sono strutturate in sezioni:
– informazioni caratterizzanti l’Ente;
– informazioni relative al Registro di protocollo;
– informazioni relative agli uffici, tra i quali quelli istituiti per obbligo di legge.
I soggetti di cui alla lettera b) sono in IPA esclusivamente per gli obblighi derivanti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e pertanto non possono eleggere in IPA un domicilio digitale: il loro domicilio digitale è disponibile nell’elenco di cui all’art. 6-bis del CAD (INIPEC). Tali soggetti devono inserire le seguenti informazioni:
– informazioni caratterizzanti l’Ente;
– informazioni relative agli uffici, tra i quali quelli istituiti per obbligo di legge.
Le Linee Guida sostituiscono gli artt. 111213141522D.P.C.M. 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli art. 40-bis414757-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005” che per facilità di lettura sono riportati nell’allegato B – Estratto del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

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