04/03/2020 – Scorrimento graduatorie non più impedito per posti di nuova istituzione o trasformati. Attenti alla “regolamentite”

Scorrimento graduatorie non più impedito per posti di nuova istituzione o trasformati. Attenti alla “regolamentite”
 
Sul Quotidiano Enti Locali del 3.3.2020, l’articolo “Milleproroghe, quattro mosse per sfruttare la nuova libertà di utilizzo delle graduatorie” a firma di Gianluca Bertagna invita le amministrazioni a non debordare dalla possibilità di derogare alle previsioni dell’articolo 91, comma 4, del d.lgs 267/2000, offerta dalla legge 8/2020, di conversione del milleproroghe.

Oggettivamente, la facoltà di derogare all’articolo 91, comma 4, del d.lgs 267/2000 si rivelerà presto la iattura che è. Consentirà, infatti, quello che molti amministratori locali da sempre ambiscono a fare: assumere “ad personam”.

I ragionamenti sull’eventuale attualità della norma rispetto al nuovo sistema di programmazione dei fabbisogni introdotto dalla riforma Madia finiscono solo per nobilitare una norma talmente insensata, da indurre la dottrina a consigliare paletti, che sfortunatamente il decreto milleproroghe non ha previsto, per evitare gli abusi che la deroga facilita, con ogni evidenza.

I suggerimenti del Bertagna, tra i quali l’obbligo di scorrere le graduatorie nel rigoroso vincolo dell’ordine dei posti, sono molto interessanti e pertinenti. Un’unica annotazione, tuttavia: sembrano permeati da quella tendenza fortissima degli enti locali a disciplinare tutto tramite regolamenti, anche quando ciò non è manifestamente necessario.

La procedura di reclutamento è integralmente di carattere gestionale. Come quella degli appalti. Un regolamento che suggerisce di operare come indicato dall’Autore è perfettamente inutile.

Poichè spetta all’apparato amministrativo gestire il processo di reclutamento, i “paletti” consigliati non potrebbero non essere i vincoli e limiti obbligatoriamente da rispettare da responsabile del procedimento e dirigente competenti.

La loro previsione in un regolamento non avrebbe alcuna efficacia nel limitare l’ingerenza di amministratori che volessero avvalersi della sciagurata deroga all’articolo 91, comma 4, del d.lgs 267/2000 per assunzioni ad personam. Si finirebbe, infatti, per spingere l’apparato amministrativo a violare non solo principi facilmente evincibili dall’articolo 97 della Costituzione, ma anche a violare apertamente norme inopportunamente tradotte in un regolamento locale.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto