03/08/2020 – Segretari, nel Ccnl dirigenti norme a rischio nullità 

Segretari, nel Ccnl dirigenti norme a rischio nullità 
Italia Oggi – 21 Luglio 2020
Nulle le norme contenute negli articoli 101 e 103 della preintesa del Ccnl dell’ area dirigenza delle Funzioni locali in tema di incarichi e revoche degli incarichi ai segretari comunali. La preintesa sottoscritta lo scorso 17 luglio dal presidente dell’ Aran, nel tentativo di dare pedissequa attuazione alle illegittime indicazioni del comitato di settore, inanella almeno 8 violazioni di legge, laddove si ingerisce in compiti appartenenti al legislatore, avventurandosi nella disciplina delle funzioni operative dei segretari comunali.
L’ articolo 101 descrive le funzioni dei segretari, prevendo che nei comuni ove non sia presente il direttore generale, «l’ assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la gestione complessiva dell’ ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’ esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento».
E’ un evidente cascame della fallita riforma Madia e del tentativo di introdurre il «dirigente apicale» al posto del segretario comunale. L’ articolo 103 della preintesa, al comma 4, prevede che la revoca sia cagionata anche dal mancato esercizio delle funzioni descritte prima. Ma, la combinazione tra le due norme è nulla per contrasto insanabile con le norme imperative di legge contenute in particolare nel dlgs 165/2001. La preintesa vìola in particolare l’ articolo 2 (rubricato “Fonti”), comma 1, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale l’ organizzazione degli uffici è riservata alla legge e non certo ai contrati. In secondo luogo, la preintesa contrasta con l’ articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001, che circoscrive l’ orizzonte della potestà normativa dei contratti collettivi esclusivamente alla regolazione dei rapporti di lavoro e non alla definizione delle funzioni degli uffici.
Una terza violazione colpisce l’ articolo 40, comma 1, del dlgs 165/2001, a mente del quale «sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’ organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’ articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
La preintesa si ingerisce esattamente in queste materie vietate ai Ccnl. Le norme violate non si fermano qui. La preintesa travolge l’ articolo 97, comma 4, del d.lgs 267/2000, che regola, come fonte di legge, le funzioni del segretario comunale, non suscettibili di estensione da parte dei contrati. Ancora, viene violato l’ articolo 107, comma 4, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’ articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative».
Un Ccnl, quindi, non può certamente né ingerirsi nelle prerogative dirigenziali (a ciò inibito espressamente dall’ articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001), né derogare o modificare le attribuzioni dirigenziali, introducendo l’ inesistente potere di avocazione. Altra norma del Tuel violata è l’ articolo 100, che regola come fonte di legge esclusiva la revoca del segretario, che «può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ ufficio». Poiché i doveri d’ ufficio sono fissati esclusivamente dalla legge o da atti di organizzazione di stampo pubblicistico, risultano totalmente sottratti alla contrattazione collettiva, che non ha in alcun modo nessun potere di indicare quali sono i doveri d’ ufficio.
Infine, risultano violati anche gli articoli 16 e 17 del dlgs 165/2001, che disciplinano in modo intangibile dalla contrattazione collettiva funzioni e prerogative dei dirigenti. Vi sono evidentissime ragioni perché la Corte dei conti non certifichi gli articoli 101 e 103 della preintesa. Ma, in ogni caso, sarà dovere degli enti locali e dei segretari comunali per primi disapplicare queste previsioni. Compreso il comma 2 dell’ articolo 101 che crea un irrisolvibile conflitto di interessi nell’ ammettere, in contrasto con la normativa anticorruzione e le indicazioni dell’ Anac, la compatibilità tra la funzione di responsabile anticorruzione, dirigente gestionale e presidente del nucleo di valutazione, ammettendo l’ inammissibile coincidenza controllore-controllato.
Luigi Oliveri 

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