03/08/2019 – Anac, risolto il 70% dei ricorsi  

Anac, risolto il 70% dei ricorsi  

di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 02 Agosto 2019
Nel 2018 l’ Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha emesso 541 pareri di precontenzioso; l’ adeguamento alle pronunce Anac è stato pari al 70,5% dei casi. Sono questi i dati principali che si traggono dalla lettura della relazione Anac 2018 presentata a giugno al governo e al parlamento per quanto concerne l’ andamento del precontenzioso. Si tratta dell’ attività amministrativa di conciliazione, su base volontaria e alternativa al ricorso giurisdizionale, prevista dall’ art. 211 del codice appalti e che, su accordo delle parti, può anche vincolare entrambe al rispetto della decisione emessa dall’ Anac. Nel corso dell’ anno 2018, a fronte delle istanze di parere congiunte o individualmente sottoposte da soggetti coinvolti in procedimenti di gara, l’ Autorità si è espressa con l’ adozione di un totale di 541 provvedimenti, sia sotto forma di pareri (alcuni dei quali redatti in forma semplificata, come previsto dall’ art. 10 del regolamento dell’ Autorità), nei quali è stata elaborata un’ ipotesi di soluzione del caso concreto, sia con decisioni di rito.
Delle decisioni assunte nel merito, 36 hanno avuto carattere vincolante in quanto emesse a fronte di istanze presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da una delle parti interessate. In 14 casi la parte risultata soccombente ha chiesto all’ Autorità il riesame del parere e in 13 casi ha proposto ricorso giurisdizionale. L’ attività di monitoraggio delle determinazioni adottate dalle stazioni appaltanti riguardo i pareri tradottisi in giudizi di non conformità alla vigente normativa ha condotto l’ Autorità nazionale anticorruzione a rilevare che, con riferimento all’ annualità 2018, il tasso di adeguamento medio alle pronunce di precontenzioso è stato pari circa al 70,50%.
Dai riscontri forniti ad Anac dalle stazioni appaltanti emerge, infatti, che queste ultime hanno agito in modalità di autotutela mediante, ad esempio, l’ emissione di atti di revoca dell’ aggiudicazione o determinazioni di riammissione del concorrente illegittimamente escluso, ovvero hanno proseguito le operazioni di gara precedentemente sospese, conformandosi, comunque, all’ orientamento espresso nelle delibere emesse a valle dell’ istanza di precontenzioso. In numerosi casi di giudizio di non conformità, le stazioni appaltanti, pur riscontrando entro il termine previsto, hanno rappresentato di prendere atto di quanto stabilito nel parere, ma di dover confermare il proprio operato soprattutto in ragione della completa esecuzione del contratto medio tempore intervenuta o della necessità di proseguire, comunque, la procedura di gara già avviata, al fine di garantire la continuità della prestazione di prossima scadenza.
In ipotesi residuali, le amministrazioni coinvolte, pur non aderendo alla deliberazione resa, hanno rappresentato la volontà di tenere in considerazione per il futuro le considerazioni fornite nella pronuncia dell’ Autorità. Nella relazione, l’ Anac segnala alcune questioni ricorrenti trattate in pareri di precontenzioso nel corso del 2018, riguardanti disposizioni del Codice dei contratti pubblici che si caratterizzano per avere dato luogo a dubbi interpretativi e a criticità in fase di applicazione. Ad esempio, quelle relative alla disciplina del soccorso istruttorio, di cui all’ art. 83, comma 9, del Codice, oggetto di svariate pronunce. In questi casi sebbene il numero delle richieste risulti sensibilmente ridotto rispetto al 2017, l’ Anac ha sottolineato «il persistere di incertezze per quanto attiene ai profili applicativi dell’ istituto».

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