03/06/2019 – Progressioni verticali

Progressioni verticali

In sede di procedura di conversione al Senato del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, cosiddetto decreto “semplificazioni”, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, un emendamento, poi stralciato, sembrava consentire alle pubbliche amministrazioni di effettuare le “progressioni verticali”, per passare di categoria di appartenenza a quella superiore, attraverso concorsi specificamente riservati, purché nei limiti del 50% delle assunzioni previste dal piano dei fabbisogni. Quindi rimane in vigore l’art. 22, comma 15D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che introduce, aldilà di qualsiasi delega legislativa contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124 (e con norma, quindi, a forte sospetto di incostituzionalità), una particolare ipotesi di progressioni verticali, per un tempo delimitato: il triennio 2018-2020. Alla luce di queste situazioni, quali sono le condizioni per procedere correttamente all’indizione di una selezione riservata ai dipendenti per avviare la procedura per il riconoscimento di una progressione verticale?
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto occorre preliminarmente chiarire il contesto normativo ad oggi vigente in materia di progressioni verticali nell’ ambito del Pubblico Impiego.
La L. 11 febbraio 2019, n. 12 rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” conteneva in un primo momento la modifica, indicata puntualmente nel quesito in riscontro, che tuttavia non è stata riprodotta nel testo definitivo pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto la disciplina a cui fare riferimento è contenuta nell’art. 22, comma 15 della cosiddetta Riforma Madia, a nulla rilevando allo stato attuale, per ciò che qui rileva, le eventuali e potenziali criticità di natura costituzionale.
Ciò posto, è altresì importante evidenziare come la giurisprudenza più recente delle Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11 aprile 2018, n. 8985 (rv. 647916-01)) ha ravvisato come per procedure concorsuali di assunzione si devono intendere sia preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali o categorie più elevate, con “novazione oggettiva” dei rapporti di lavoro.
Da tali premesse risulta evidente come il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle “procedure concorsuali per l’assunzione” e quindi si applicano le regole generali sullo svolgimento dei concorsi pubblici stabilite dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dalla Linee Guida di cui alla Dir. Stato 24 aprile 2018, n. 3/2018.
In conclusione quindi, la procedura selettiva per la progressione tra aree riservate al personale di ruolo, per il triennio 2018-2020 individuata dall’art. 22, comma 15D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, va intesa come una facoltà per l’Amministrazione e non certamente un obbligo; resta inteso che l’Amministrazione, una volta approvata la programmazione del proprio fabbisogno di personale, qualora intenda dare corso a progressioni verticali, la stessa esaurirà il budget assunzionale per quell’esercizio finanziario. (In tal senso Corte dei Conti Campania Sez. contr. Delib., 17 dicembre 2018, n. 140Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 20 novembre 2008, n. 90).

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