03/02/2022 – Imu e coniugi con residenze diverse: nel decreto fiscale la possibilità di scegliere l’immobile sul quale applicare l’esenzione per le case situate in comuni diversi

La Corte di Cassazione ha sempre mantenuto l’orientamento secondo il quale va negata qualsiasi esenzione ai coniugi che possiedono unità immobiliari con dimora abituale e residenza anagrafica diversa.

Con l’Ordinanza n. 38672 e con la successiva n. 38723 dello scorso 6 dicembre, è stato ribadito che non può essere concessa alcuna agevolazione IMU quando i coniugi hanno residenza in due diverse unità abitative, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno nel medesimo Comune. Viene pertanto negata l’applicazione dell’esenzione IMU ad entrambi i coniugi, in applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. n. 16/2012, in base al quale è richiesto il possesso dei requisiti, ossia della dimora abituale e della residenza anagrafica, non solo al soggetto passivo, ma anche al nucleo familiare, prevedendo che “per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente”.

Questo orientamento, ormai consolidato, si è venuto a delineare a cominciare dalla  sentenza n. 4166/2020, come confermata dalle successive n. 4170/2020, n. 20130/2020, n. 2194/2021 e n. 17408/2021.

Per mitigare tale interpretazione troppo restrittiva è intervenuto il legislatore, che nel c.d. decreto fiscale ( D.L. n. 146/2021) con il  comma 741. 5-decies ha modificato l’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, prvedendo che se i fabbricati sono situati nel medesimo Comune, l’agevolazione può essere applicata ad una sola abitazione, su scelta dei coniugi che devono indicare al Comune l’unità abitativa per la quale intendono godere dell’esenzione.

A seguito della disposizione approvata dal Governo, l’agevolazione IMU per l’abitazione principale dei coniugi dovrà essere trattata diversamente per i periodi d’imposta antecedenti alla detta modifica, rispetto a quelli successivi alla nuova formulazione. Ciò in quanto l’intervento di cui all’art. 5-decies non è una norma di interpretazione autentica e, dunque, non può esplicare efficacia retroattiva.

Pertanto, in occasione delle attività di controllo, l’ufficio tributi solo a decorrere dal 2022, al fine di individuare l’unità abitativa beneficiaria dell’esonero, dovrà fare riferimento a quella direttamente individuata dai coniugi con l’apposita dichiarazione.

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