03/02/2022 – Cassazione. C’è abuso d’ufficio per violazione di principi di derivazione costituzionale come l’imparzialità

La prima sezione penale della Corte di Cassazione (2080/2022) aggiunge un contributo al dibattito sulle modifiche apportate all’articolo dell’art. 323 cod. pen. (abuso d’ufficio) per effetto della previsione contenuta nell’articolo 23 del d.I. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n, 120, specificando che la condotta abusiva deve connotarsi per la “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

Nel caso in esame la condotta per la quale è intervenuta condanna è stata qualificata in via principale dalla violazione dell’art. 97 Cost., specificamente del principio di imparzialità. Sul punto è stato opportunamente osservato che, nella misura in cui vieta condotte di attuazione di intenti discriminatori o ritorsivi, il principio costituzionale ha immediata portata precettiva, perché il divieto, direttamente desumibile dal connotato dell’imparzialità, non necessita di alcun ulteriore adattamento o specificazione – in tal senso sì è espressa Sez. 6, n. 22871 del 21/02/2019, Rv. 275985, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto proprio da Emanuele Vezzola contro la sentenza di condanna -.

Per le ragioni appena esposte deve ritenersi che l’art. 97 Cost., se riguardato dalla prospettiva delle condotte ritorsive o discriminatorie, e quindi dalle condotte assunte in spregio al contenuto minimo del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, esprime una specifica regola di condotta, quale è appunto quella di astenersi dal tenere quel tipo di comportamenti.

La conseguenza è che l’intervento di novella dell’art. 323 cod. pen. – di cui al menzionato articolo 23 del d. I. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n, 120 – non può essere evocato per affermare la sopravvenuta parziale abrogazione della norma incriminatrice.

Al riguardo i giudici della Corte precisano che gli articoli 54 e 97 cost., che stabiliscono, rispettivamente, che le funzioni pubbliche devono essere esercitate con disciplina ed onore e che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, “contengono un immediato risvolto applicativo, imponendo da un lato il rispetto della causa di attribuzione del potere, in modo che lo stesso non sia esercitato al di fuori dei suoi presupposti, e dall’altro l’imparzialità dell’azione, la quale non deve essere contrassegnata da profili di discriminazione e ingiustizia manifesta, aspetti di per sé contrastanti con l’intero assetto costituzionale dei poteri amministrativi, come in concreto poi disciplinati dalla legge”.

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