03/01/2016 – Nuovi adempimenti per il segretario generale ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013.

Nuovi adempimenti per l’organo di vertice amministrativo ovvero per segretario generale del comune ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013. 

 

Prime considerazioni sulla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015). 

 

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (comma 510). 

Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 (le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 (acquisti di beni e servizi informatici e di competitività) e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anti-corruzione e all’Agid (comma 516).

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517).

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