03.01.2015 – Riconoscimento di debiti fuori bilancio per incarichi legali conferiti senza impegni contabili

Riconoscimento di debiti fuori bilancio per incarichi legali conferiti senza impegni contabili

 

Il parere della Corte dei Conti del 29 dicembre sulla sanatoria e sui conseguenti limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente.

Tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191 TUEL (d.lgs. n° 267 del 2000) ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso.

Il rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi garantisce, infatti, il soddisfacimento dell’obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile.

Qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della procedura ordinaria, l’ordinamento prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell’ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell’art. 191 TUEL e purché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare.

Sulla base di tali premesse la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo della Campania con la deliberazione del 29 dicembre 2014, in risposta al quesito formulato dal Comune di Marano di Napoli, ha evidenziato che in caso di mancanza dell’impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del TUEL, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell’Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l’eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del d. lgs. n° 267 del 2000 cit.., con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 (“nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, ex art. 194 cit.).

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La Direzione

(2 gennaio 2015)

 

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