02/03/2019 – I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 1/28 febbraio 2019

I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 1/28 febbraio 2019

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Ottieni SPID

Grazie alla collaborazione fra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il MEF, la registrazione a SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) diventa più veloce e gratuita per gli oltre due milioni di utenti di NoiPA, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal MEF. “Ottieni SPID” è il nuovo servizio che consente agli utenti del sistema di pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici di ottenere le credenziali SPID, con cui accedere in maniera semplice e veloce a tutti i servizi online della PA con un’unica utenza.

I dipendenti pubblici, accedendo alla propria area personale sul portale NoiPA e cliccando su “Ottieni Spid”, possono avviare la procedura semplificata di rilascio delle credenziali SPID da parte dell’Identity Provider selezionato.

Grazie alla procedura semplificata, NoiPA si farà garante dell’identità dell’utente presso gli Identity Provider così da evitare a chi ne farà richiesta, di dover eseguire la procedura di riconoscimento o di persona o tramite webcam, velocizzando i tempi di rilascio. Una volta concluso l’iter di rilascio, l’utente otterrà la propria identità digitale SPID, con cui accedere a tutti i servizi sul web della PA che già espongono il banner “Entra con SPID”.

Fonte: MEF, “Ottieni SPID”

Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica

Il Ministero dell’Interno, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, ha adottato il D.M. previsto dall’art. 1, comma 46, L. n. 124 del 2017 che, al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore, individua le misure per l’identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando lo SPID, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per via telematica.

Il D.M. prevede l’identificazione in via indiretta tramite SPID di cui all’art. 64 del CAD; l’identificazione in via indiretta tramite CIE e CNS, ai sensi dell’art. 64 comma 2-nonies, del CAD; l’identificazione a vista da remoto, secondo le procedure contenute nell’Allegato B).

Fonte: Ministero dell’Interno, Decreto 28 dicembre 2018 (G.U. n. 31 del 6 febbraio 2019)

Linee guida per l’erogazione del wi-fi free pubblico

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha creato le Linee Guida per l’erogazione del wi-fi free pubblico, che ora mette in consultazione pubblica fino all’8 marzo 2019. Le Linee guida forniscono le informazioni e le modalità attraverso le quali potrà essere resa disponibile la connessione wireless gratuita da parte delle P.A. nonché i criteri di sicurezza da adottare.

Il documento si è reso opportuno a seguito dell’emanazione del Regolamento europeo n. 1316/2013 per la promozione della connettività Internet e la sua estensione alle Comunità Locali (COM (2016)589), con cui il Consiglio Europeo ha adottato un orientamento generale su una proposta volta a promuovere connessioni internet gratuite nelle comunità locali mediante un programma finanziato dall’UE denominato «WiFi4EU». La proposta mira a fornire Wi-Fi gratuito nei municipi, parchi pubblici e altri centri della vita pubblica.

Il documento intende definire le linee guida per l’erogazione del servizio WI-FI pubblico gratuito ai cittadini da parte della P.A. locale e centrale fornendo un quadro normativo e tecnologico entro il quale armonizzare le iniziative in essere con le strategie governative nazionali ed europee. L’Agenzia procederà all’aggiornamento nel tempo del documento al fine di mantenerlo allineato alle evoluzioni normative e tecnologiche del settore di riferimento.

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale, “Linee Guida per l’erogazione del wi-fi free pubblico”

APPALTI PUBBLICI

Bozza di delibera in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria

L’Anac ha messo in consultazione on line un documento con cui rivede i propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater), del D.Lgs. n. 165 del 2001. L’obiettivo è di fornire chiarimenti su profili problematici che si sono registrati nell’applicazione dell’istituto dovuti a lacune nel testo normativo.

In particolare fa riferimento al momento del procedimento penale in cui l’amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell’eventuale applicazione della misura della rotazione straordinaria. Inoltre, fornisce indicazioni su quali siano le condotte corruttive presupposto che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria e, di conseguenza, circoscrivere il novero dei reati che rendono obbligatoria l’applicazione della predetta misura.

Fonte: Anac, Documento in consultazione

Aggiornamento Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

L’Anac ha avviato una “breve consultazione” delle Linee guida n. 5, introducendo alcune modifiche, che in particolare riguardano il trattamento del personale in quiescenza, il personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo o dipendente da altra articolazione organizzativa del medesimo ente, il personale interno alla stazione appaltante delegante nelle gare delegate, la nomina del Presidente negli appalti ad alto profilo tecnologico, la caratteristica della copertura assicurativa, l’introduzione di nuove sottosezioni.

E’ stato inoltre previsto il differimento della data di avvio dell’operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti, prevedendo che lo stesso sarà operativo per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 aprile 2019.

Fonte: Anac, Documento in consultazione

Istruzioni ai Responsabili dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante per la bonifica o chiusura dei centri di costo

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha effettuato, per il 2018, una analisi dei centri di costo di alcune Stazioni Appaltanti che presentavano maggiori criticità in termini di proliferazione incontrollata dei centri medesimi o modalità non corrette di acquisizione, annullamento e/o cancellazione dei Codici identificativi gara (CIG). Sul campione monitorato sono stati gestiti 916 centri di costo arrivando alla bonifica o chiusura di 201 centri, il 22% del totale monitorato.

Per evitare la proliferazione incontrollata dei centri di costo e anche in ottica di miglioramento della qualità del dato presente nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), l’Autorità ha ritenuto opportuno fornire alcune istruzioni ai Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Fonte: Anac, “Istruzioni operative per la bonifica/chiusura dei centri di costo delle stazioni appaltanti”

Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)

E’ stato reso disponibile dal Mit la versione beta dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), istituito dall’art. 13D.L. n. 109 del 2018, che permette di censire il patrimonio delle opere pubbliche di competenza degli enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali. La versione non è definitiva ma viene messa a disposizione per valutarne l’utilizzo e le eventuali migliorie da apportare in fase conclusiva.

Attraverso la piattaforma sarà possibile identificare un’opera e la sua collocazione nel contesto territoriale, riunire tutti i dati e le informazioni presenti nei vari archivi pubblici sussidiari e concorrenti, visualizzare il fascicolo virtuale dell’opera, ricevere informazioni che consentiranno il monitoraggio tecnico dell’opera, individuare i possibili flussi di lavoro per rendere efficiente la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dell’opera.

L’AINOP è strutturato in 9 sezioni: Ponti, viadotti e cavalcavia stradali; Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; Strade; Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; Aeroporti; Dighe e acquedotti; Gallerie ferroviarie e gallerie stradali; Porti e infrastrutture portuali; Edilizia pubblica.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche

Obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto

Con delibera n. 112 del 13 febbraio 2019 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’Atto di segnalazione n. 4 con cui formula alcune proposte di modifica normativa circa gli obblighi di comunicazione delle modifiche al contratto in corso di efficacia e al relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come disciplinati dai commi 8 e 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti.

Il comma 1 dell’art. 106 disciplina le ipotesi di modifica del contratto in corso di esecuzione che non necessitano di una nuova procedura di affidamento, distinguendo cinque fattispecie: a) modifiche contrattuali a prescindere dal valore monetario previste nei documenti di gara iniziali; b) lavori, servizi e forniture supplementari; c) varianti in corso d’opera propriamente dette, riferite a modificazioni resesi necessarie a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura del contratto; d) sostituzione dell’aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze (ad esempio, caso di morte o ristrutturazioni societarie); e) modifiche non sostanziali.

Il comma 2 contempla una ulteriore modifica qualora la variazione sia contenuta nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori. Nell’ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle per errore progettuale, nel rispetto dei medesimi limiti d’importo.

Circa il regime di pubblicità, il comma 8 impone alla stazione appaltante di comunicare all’Anac le modificazioni; in caso di mancata o tardiva comunicazione è prevista l’irrogazione da parte di una sanzione amministrativa di importo tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo; l’Autorità pubblica l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. Il comma 14 disciplina la comunicazione delle varianti in corso d’opera, prevedendo modalità distinte di comunicazione secondo l’importo della variante e il valore del contratto.

Dall’insieme delle disposizioni sopra descritte emerge secondo Anac “un quadro normativo estremamente disomogeneo e in parte ambiguo che potrebbe incidere sull’efficacia della norma”. In particolare, i diversificati adempimenti previsti in ragione delle diverse tipologie di modifica del contratto appaiono non del tutto adeguati e proporzionati allo scopo e possono dunque rappresentare un onere eccessivo e ingiustificato per le stazioni appaltanti.

Condividendo l’esigenza di rendere pubblici e conoscibili le variazioni del contratto rispetto alle iniziali previsioni progettuali, secondo Anac tale interesse dovrebbe riconoscersi per tutte le tipologie di modifica, per cui propone di estendere il regime di trasparenza anche alle varianti in corso d’opera propriamente dette. Propone inoltre di eliminare il riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente e di indicare, come sede di pubblicazione, una specifica sezione del sito dell’Anac, liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Relativamente alla trasmissione all’Autorità dei dati informativi relativi alle modifiche contrattuali, considerato che molte delle informazioni previste dall’art. 106 sono già acquisite all’Osservatorio dei contratti pubblici, suggerisce di sostituire le puntuali indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati informativi e dei documenti relativi alle modifiche contrattuali con l’espresso rinvio all’art. 213, comma 9.

A parere dell’Autorità, il diversificato regime sanzionatorio previsto per le modificazioni del contratto diverse dalle varianti in corso d’opera non appare supportato da adeguate motivazioni. Propone pertanto di eliminare dall’art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione col rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13.

Fonte: Anac, delibera n. 112 del 13 febbraio 2019

Documento di gara unico europeo elettronico

Fino al 15 marzo 2019 sono in consultazione le “Regole tecniche per l’implementazione del DGUE elettronico italiano – eDGUE-IT”, che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del Documento di Gara Unico Europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati di scambio definito dalla Commissione europea.

La consultazione, promossa da AgID, è finalizzata ad aggiornare il documento indirizzato ai progettisti e realizzatori dei servizi informatici per la produzione del DGUE elettronico, ai fini del suo utilizzo da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti nonché degli organi di controllo.

Il documento è stato prodotto nell’ambito del progetto finanziato dal programma CEF Telecom 2016-IT-IA-0038 European Single Procurement Document (ESPD), coordinato da AgID e partecipato da ANAC, CONSIP IntercentER, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, UNIONCAMERE.

Obiettivo del progetto è l’adozione e la diffusione del DGUE in un formato comune ed interoperabile, al fine di facilitare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell’ottica del Mercato Unico Europeo.

Fonte: AgID, “Regole tecniche per l’implementazione del DGUE elettronico italiano – eDGUE-IT”

ATTI E PROCEDIMENTI

Accesso civico alle SCIA e alle CILA

E’ stato chiesto un parere al Garante della privacy circa l’istanza di accesso civico alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e alle comunicazioni inizio attività asseverata (CILA) concernenti l’attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale.

Il Garante ribadisce in via preliminare che non esiste un obbligo di pubblicazione delle SCIA o delle CILA presentate all’ente, né in forma integrale né in forma riassuntiva. Per i dati personali ivi contenuti il legislatore non ha infatti previsto alcun regime di pubblicità. L’art. 20, comma 6, D.P.R. n. 380 del 2001 è una norma di settore attinente al solo «procedimento per il rilascio del permesso di costruire» e non è ripetuta né richiamata per i procedimenti relativi agli altri titoli edilizi.

La normativa statale in materia di trasparenza e accesso civico è chiara nello stabilire i presupposti (soggettivi e oggettivi) per l’esercizio del diritto di accesso civico – effettuando il bilanciamento fra trasparenza amministrativa e diritto alla protezione dei dati personali – laddove prevede che «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto», a meno che ciò non comporti un pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

Questo significa per il Garante che, laddove una P.A. riceva una richiesta di accesso civico a dati personali che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa è tenuta in primo luogo a verificare se dall’ostensione dei predetti dati possa derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del/i soggetto/i a cui gli stessi si riferiscono, e in tal caso a rifiutarne l’accesso civico. Il pregiudizio deve essere valutato considerando che i dati e i documenti che si ricevono a seguito dell’istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

Alla luce di queste coordinate, il Garante ritiene che il Comune abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico ai dati personali richiesti, in quanto la relativa ostensione, unita al particolare regime di pubblicità, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33 del 2013.

La generale conoscenza dei dati e delle informazioni personali contenute nelle SCIA e nelle CILA può infatti determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano relazionale, professionale, personale e sociale. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico.

Nemmeno può essere utilizzato l’accesso civico ex art. 5-bis, comma 4, oscurando i dati identificativi del committente o del tecnico progettista, in quanto anche tale accorgimento non elimina la possibilità che i soggetti interessati siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta.

Bene ha fatto il Comune a fornire i dati relativi alle SCIA e CILA senza comunicare dati personali, e precisamente: la tipologia di titolo edilizio, una descrizione dell’intervento (es.: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo accesso carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.), le informazioni relative all’effettuazione dell’intervento nel Comune o in una sua frazione.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 1 del 3 gennaio 2019, Newsletter 25 febbraio 2019

Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del CAD

Con l’interpello n. 45 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito relativo alla necessità di assoggettare all’imposta di bollo il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del CAD.

Ricorda l’Agenzia che l’art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”. La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.

Dal dettato della norma emerge che, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi devono essere assoggettate all’imposta di bollo, il cui presupposto si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.

Relativamente ai documenti informatici, osserva che il CAD definisce il duplicato informatico come “… il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, talché sono da considerare identici ed indistinguibili dall’originale.

Questo comporta, a detta dell’Agenzia, che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo “si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Non pertanto per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’art. 23-bis, comma 1, D.Lgs. n. 82 del 2005, per i quali non è prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Interpello n. 45/2019

EDILIZIA

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Il Ministero dell’Interno apporta modifiche ed integrazioni all’allegato del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Norme già integrate col D.M. 10 marzo 1998, col D.M. 15 settembre 2005 e col D.M. 7 agosto 2012.

L’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio hanno reso necessario integrare ulteriormente la vigente normativa con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.

Le modifiche si appuntano soprattutto su questo aspetto dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, i quali sono valutati avendo l’obiettivo di limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione a causa di un fuoco avente origine esterna, evitare o limitare la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Le nuove disposizioni si applicano agli edifici di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella complessiva delle facciate. Non si applicano agli edifici per i quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ovvero che siano già in possesso degli atti abilitativi.

Gli altri edifici sono adeguati entro due anni per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; entro un anno per le restanti disposizioni.

Fonte: Ministero dell’Interno, Decreto 25 gennaio 2019 (G.U. n. 30 del 5 febbraio 2019)

Manuale per la diagnosi energetica degli edifici pubblici

La redazione delle linee guida per l’esecuzione della Diagnosi Energetica (DE) di edifici pubblici si inserisce nell’ambito del Progetto dell’ENEA ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”. La DE si configura come una procedura sistematica che dalla conoscenza del profilo di consumo energetico dell’edificio perviene all’individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica accompagnati da un’analisi costi-benefici che consente una classificazione degli stessi, in ordine di priorità decrescente.

Le linee guida rappresentano uno strumento chiaro che, step by step, conduce il Referente della DE nello svolgimento della stessa descrivendo in maniera dettagliata le varie fasi della procedura. In particolare, la fase di analisi risulta esplicitata in numerosi passaggi, ossia: costruzione dell’inventario energetico, calcolo degli indicatori di prestazione energetica, individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica, implementazione delle simulazioni del comportamento del sistema edificio-impianto e analisi costi-benefici degli interventi.

Fonte: ENEA, ES-PA, “Manuale per la diagnosi energetica degli edifici pubblici”

FINANZIAMENTI

Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale

Il comma 205 della L. n. 205 del 2017 ha istituito nello stato di previsione del MEF il “Fondo per l’innovazione sociale”, finalizzato a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il successivo comma 206 stabilisce che il Fondo è finalizzato alla realizzazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. In particolare finanzia gli interventi nell’ambito di un «Programma triennale per l’innovazione sociale», di carattere sperimentale, il cui obiettivo è il rafforzamento della capacità delle PA per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, col coinvolgimento di soggetti del settore privato.

Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento sono rinviate a uno o più Dpcm (comma 207). In attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 21 dicembre 2018, che individua quali soggetti beneficiari le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di Provincia, i quali possono operare in partenariato con Regioni, altri Comuni, Università ed enti di ricerca nonché con soggetti del settore privato.

Le aree di intervento sono tre: inclusione sociale; animazione culturale; lotta alla dispersione scolastica. Sarà il Dipartimento della funzione pubblica ad emanare un avviso pubblico per la selezione dei progetti sperimentali da finanziare, che verranno esaminati da un apposito Comitato permanente per la valutazione.

Gli interventi ammissibili riguardano tre ambiti:

1) studi di fattibilità e pianificazione esecutiva, con analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze, indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili, modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale, partenariato di progetto;

2) sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di fattibilità in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici individuati nel medesimo studio;

3) sistematizzazione, finalizzata a consolidare la sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d’impatto che consentano di replicare in contesti diversi e/o più ampi gli interventi per i quali è stata condotta la sperimentazione al fine dell’implementazione e dell’incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.

Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i seguenti criteri generali di valutazione: a) capacità di dimostrazione dell’ampiezza e della profondità dei benefici sociali generabili, in termini di outcome; b) miglioramento delle capacità delle pubbliche amministrazioni; c) quadro logico, coerenza e fattibilità della proposta di intervento; d) pertinenza con standard internazionali ed europei; e) capacità di dimostrazione delle condizioni di sostenibilità economica e sociale.

Fonte: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 (G.U. n. 32 del 7 febbraio 2019)

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al D.Lgs. n. 88 del 2011 è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con la delibera n. 65 del 2015, il CIPE ha destinato 3,5 miliardi di euro alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga e altri 2,2 miliardi agli interventi di immediata attivazione. Con la delibera n. 71 del 2017 ha destinato 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione.

La delibera n. 105 del 2017 ha 3 linee di intervento: progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l’applicazione della tecnologia 5G; progetti promossi per lo sviluppo di servizi di nuova generazione; sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it – ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell’arte, della cultura e del turismo.

Con la delibera 25 ottobre 2018 il Comitato ora approva la modifica alla delibera n. 105 del 2017, rideterminando le linee d’intervento con le relative assegnazioni: 45 milioni di euro per il completamento del progetto wifi.ltalia.it con particolare attenzione alla copertura dei piccoli Comuni e delle zone periferiche; 5 milioni per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 45 milioni per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico relativi alle tecnologie emergenti (Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose); 5 milioni destinati allo sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it.

Fonte: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Delibera 25 ottobre 2018, n. 61 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2019)

Bandi “Sport missione comune” e “Comuni in pista” 2019

L’istituto per il Credito Sportivo e l’ANCI hanno annunciato l’apertura dal 4 febbraio 2019 dei bandi “Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista”, dedicati agli Enti Locali e finalizzati al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. Si tratta di 40 milioni di euro a disposizione per mutui a tasso fisso della durata di 15 anni, da stipulare entro il 31/12/2019.

Per “Sport Missione Comune” i progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo dovranno essere relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.

I contributi per realizzare gli interventi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per: la realizzazione diretta delle opere; il cofinanziamento dei mutui di provvista BEI a totale carico dello Stato, nell’ambito del “Piano triennale di Edilizia Scolastica relativo al periodo 2018-2020”; il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale; l’erogazione dei contributi agli investimenti, finanziati da debito.

I Comuni fino a 5.000 abitanti potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino all’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro, i Comuni medi e le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata sino all’importo massimo complessivo di 4 milioni di euro ei Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane e le Province sino all’importo massimo complessivo di 6 milioni di euro.

Relativamente a “Comuni in Pista”, i progetti per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo devono essere relativi a investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto in possesso di determinate caratteristiche. Gli enti locali potranno godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo massimo complessivo di 3 milioni di euro che raddoppia a 6 milioni se il beneficiario è un’Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia. Gli importi di mutuo eccedenti i predetti limiti saranno concessi a tassi agevolati da un contributo in conto interessi dello 0,70%.

Fonte: Bando “Sport Missione Comune”

Fonte: Bando “Comuni in Pista”

Concorso «Intellectual Property Award 2019»

Il Ministero dello sviluppo economico organizza, in collaborazione con NETVAL (Associazione che raccoglie università, enti pubblici di ricerca e IRCCS), il concorso «Intellectual Property Award 2019», finalizzato ad incentivare l’innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle università italiane, enti pubblici di ricerca nazionali ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che usano le loro capacità tecniche, scientifiche e intellettuali per dare un reale contributo al progresso tecnologico e alla crescita economica.

Sono oggetto del concorso le invenzioni industriali risultanti dalle schede brevettuali presenti sulla piattaforma Knowledgeshare appartenenti alle seguenti due macro categorie: a) ICT, intelligenza artificiale, loT, big data, logistica e costruzioni; b) Life science, compresi dispositivi medicali, e chimica. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 10 aprile 2019.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico, Bando «Intellectual Property Award 2019»

PERSONALE E PREVIDENZA

Stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili (LSU)

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nuova Guida alla compilazione della domanda per il contributo 2019 per la stabilizzazione di LSU che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2019. In base alle istruzioni ivi contenute, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti potranno presentare l’istanza per l’annualità in corso utilizzando il modello reperibile anche nella sezione “Modulistica” del sito.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: dgammortizzatorisocialidiv2@lavoro.gov.it, per ottenere l’accredito del contributo in tempi rapidi e prima della chiusura dell’esercizio finanziario.

Restano confermati i criteri per l’individuazione dei Comuni interessati, così come stabiliti dai Decreti Direttoriali del 16 febbraio 2009, del 3 giugno 2008 e del 1° aprile 2008, come modificato dal D.Dirett. 17 settembre 2014 e dal D.Dirett. 18 giugno 2018.

Fonte: Ministero del lavoro, “Guida alla compilazione del modello di domanda per l’erogazione annuale del contributo alla stabilizzazione di LSU, a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti”

SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO

Libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea

Il 16 febbraio è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea ed in particolare abolisce l’obbligo di legalizzazione ovvero analoga formalità e semplifica le formalità riguardanti le traduzioni. Il Regolamento dà vita ad un sistema di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità.

Da tale data non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato Ue, previsti dal Regolamento, siano perfezionati con l’apposizione delle “apostille” di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

I documenti pubblici cui fa riferimento il Regolamento sono: documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari. Il Regolamento istituisce inoltre moduli standard in tutte le lingue dell’Ue, i quali potranno essere adottati, su richiesta degli interessati, per i documenti pubblici relativi a: nascita; accertamento dell’esistenza in vita; decesso; matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata; domicilio e/o residenza; assenza di precedenti penali.

Il regolamento riguarda soltanto l’autenticità dei documenti pubblici. Gli Stati membri continueranno dunque ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e degli effetti dei documenti pubblici provenienti da un altro paese dell’Unione. Per effetto della nuova misura, i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell’Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione.

Inoltre, verrà meno l’obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici, potendo essere utilizzato un modulo standard multilingue da presentare come ausilio alla traduzione, allegato al documento pubblico per evitare l’obbligo di traduzione.

Con la circolare n. 2 del 14 febbraio 2019 il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni circa i moduli standard multilingue, previsti dall’art. 1, par. 2, del Regolamento come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi ai documenti sopra elencati.

I moduli standard multilingue sono redatti in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione e riproducono il contenuto dei documenti pubblici cui sono allegati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, evitando la necessità di effettuare una traduzione dei documenti stessi. Essi non hanno alcun valore legale autonomo e possono essere utilizzati solo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati.

Ciascun modulo contiene una parte standard ed una parte non standardizzata, costituita da voci specifiche per Paese che rispecchiano il contenuto del documento pubblico cui il modulo standard multilingue sarà allegato e dai rispettivi codici numerici di tali voci e comprende inoltre un glossario multilingue sia delle voci standard che delle voci specifiche per paese in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Fonte: Ministero dell’Interno, Circolare n. 2 del 14 febbraio 2019

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