01/03/2019 – L’installazione di una ruota panoramica, in luoghi e paesaggistici tutelati, può avvenire solo con un limite temporale definito e strettamente legato ad un evento specifico

L’installazione di una ruota panoramica, in luoghi e paesaggistici tutelati, può avvenire solo con un limite temporale definito e strettamente legato ad un evento specifico

di Marilisa Bombi – Giornalista, consulente autonomie locali

Una ruota panoramica nel parco del Valentino, a Torino, proprio non ci può stare a permanenza. L’operazione di verificare l’incidenza della ruota panoramica sulla visuale attiene senza dubbio alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Ha affermato il Tar Piemonte, Sezione I, con la sentenza n. 190 depositata l’11 febbraio 2019, ricordando che – come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza amministrativa il giudizio affidato all’organo ministeriale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione (delegata o subdelegata) attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.

A giudizio della Sezione, le Amministrazioni interessate hanno svolto una congrua analisi del caso concreto, individuando dapprima i valori paesaggistici tutelati e i vincoli normativamente posti e verificando poi la compatibilità in concreto tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato. Tale giudizio è stato reso con riferimento ai contenuti specifici del vincolo gravante sull’area, alla valenza storica del parco e al suo processo di trasformazione, alla complessità del quadro panoramico creatosi e alla necessità di preservare le visuali percepibili da Corso Raffaello verso il Parco del Valentino (con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale), ai fini di una corretta leggibilità del paesaggio. In particolare, la Soprintendenza aveva espresso il proprio parere negativo in relazione al fatto che il progetto presentato proponeva un’incongrua trasformazione del contesto paesaggistico non in linea con quanto disposto dal Codice e che, se realizzato, avrebbe potuto compromettere i valori paesaggistici individuati, vanificando le disposizioni dei Decreti Ministeriali che avevano posto il vincolo di tutela, con grave pregiudizio per il pubblico interesse connesso con la tutela del paesaggio. Infatti, l’area proposta per il posizionamento della ruota panoramica si trova all’interno del contesto paesaggistico tutelato dal D.M. 14 aprile 1948 ‘Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino’, in asse con corso Raffaello.

In sostanza, l’intervento di installazione della ruota panoramica risulta essere in contrasto con i valori naturalistici del parco e non coerente con le valenze storiche e paesaggistiche della zona, oltre a modificare notevolmente le visuali percepibili dalla viabilità adiacente. Ciò in quanto la ruota panoramica viene a costituirsi quale attrattore percettivo principale, alterando i rapporti tra le componenti naturalistiche e paesaggistiche tutelate ed obliterando la loro riconoscibilità e corretta leggibilità. L’ipotesi progettuale, qualora fosse realizzata, – ha evidenziato la Sezione – avrebbe un forte impatto paesaggistico in netto contrasto con le specifiche prescrizioni d’uso dei bei paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lett. b del codice riportate nel ‘Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte’, Parte prima, all’interno del Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione n. 233 – 35836 del 3 ottobre 2017 del Consiglio Regionale”. In pratica, l’ammissibilità della sua collocazione può avvenire esclusivamente nei limiti di una previsione temporanea, con un limite temporale definito e strettamente legato ad un evento specifico, mentre sarebbe auspicabile una diversa collocazione, più opportuna, anche perché una mitigazione della struttura è praticamente impossibile. Non risulterebbero cioè sufficienti modifiche alla struttura della ruota quali la sua “assoluta trasparenza”, né inserimenti di quinte arboree per mitigarne la visibilità, L’attrazione della Grande Ruota Panoramica così può trovare collocazione solamente nei luoghi della città che possano ritenersi maggiormente opportuni per l’assenza di emergenze di tipo paesaggistico e monumentale da tutelare.

T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 190

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