01/06/2018 – L’accesso civico generalizzato ai documenti non è lo strumento per ottenere vantaggi probatori

L’accesso civico generalizzato ai documenti non è lo strumento per ottenere vantaggi probatori

 

La sentenza del Tar Molise del 21 maggio.

        “L’Amministrazione non può essere  chiamata a produrre in giudizio atti inerenti a rapporti con privati funzionali a comprovare in sede civile un diritto di credito non inerente a un interesse pubblico curato dall’Amministrazione medesima, con una forma di inammissibile surrogazione dei mezzi istruttori garantiti nell’ambito di quel procedimento”.

 Il Tar ha riaffermato il principio per il quale l’accesso costituisce uno strumento di trasparenza dell’azione amministrativa, ma non anche un modo per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti in tal senso.

Nel caso di specie la parte privata vanta un diritto di credito nei confronti dell’Amministrazione resistente non inerente a un interesse pubblico curato dall’Amministrazione medesima e, strumentalmente a un procedimento di altro ordine giudiziale, richiede l’accesso di atti funzionali a comprovare tale diritto in sede civile, con una forma di inammissibile surrogazione dei mezzi istruttori garantiti nell’ambito di quel procedimento.

Eventuali esigenze probatorie nel processo amministrativo possono essere soddisfatte mediante l’istanza ex art. 116 c.p.a., a cui corrisponde l’ordine di esibizione nel processo civile, ma sempre nell’ambito di una vicenda processuale pendente innanzi al medesimo Giudice e rispetto alla quale presenti obiettiva strumentalità e connessione.

Ha aggiunto il Tar che le conclusioni non muterebbero per effetto dell’istituto dell’accesso civico, volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (in ciò differenziandosi dal requisito dell’interesse qualificato che regge l’accesso tradizionale), ma nei confronti specificamente dell’apparato della Pubblica Amministrazione in senso stretto.

La Pubblica Amministrazione deve ritenersi destinataria dell’accesso civico generalizzato sia nelle sue attività preparatorie che in quelle provvedimentali finali, ma anche in questo caso per quella che è l’attività sua propria, in quanto diretta alla cura imparziale ed efficiente degli interessi individuati dalla legge.

Fonte: Giustizia Amministrativa

Tar Molise 21 maggio 2018, n. 296

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