01/03/2019 – Sì al ricorso contro il silenzio della Pa per un provvedimento che richiede attività materiale

Sì al ricorso contro il silenzio della Pa per un provvedimento che richiede attività materiale

di Daniela Dattola

QUI Tar Abruzzo – sentenza n. 26/2019

 

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa, contenuto nell’articolo 113 della Costituzione e nell’articolo 1 del Dlgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, di seguito Cpa), consente di esperire il rimedio processuale regolato dagli articoli 31 e 117 del Cpa, ossia il ricorso avverso il silenzio inadempimento, contro qualsiasi tipologia di inerzia amministrativa.

L’omissione della Pa, cioè, è soggetta al vaglio del Giudice amministrativo, non soltanto se il ricorrente chiede l’adozione di un provvedimento esplicito, ma anche nel caso in cui il privato insista affinché l’Amministrazione porti ad effettiva attuazione i propri provvedimenti: ed anche se ciò comporti per l’Amministrazione il perfezionamento dell’efficacia e dell’esecutività del provvedimento, esigita dagli articoli 2, comma 1, e 21-quater, comma 1, della legge n. 241/1990, per mezzo di un’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto.

Lo ha stabilito il Tar Abruzzo – Pescara, Sezione I, con la sentenza n. 26 depositata il 31 gennaio 2019.

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