01/02/2019 – Il regolamento comunale non è sufficiente per il rimborso delle spese legali agli amministratori assolti

Il regolamento comunale non è sufficiente per il rimborso delle spese legali agli amministratori assolti

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

QUI Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1557

Le disposizioni del regolamento comunale

L’approvazione di un regolamento comunale che rende rimborsabili le spese legali agli amministratori assolti in base alla semplice apertura di un procedimento civile, penale o contabile, non è conforme alle disposizioni previste dal codice civile (art. 1720 c.c.) il quale prevede che al mandatario siano rimborsate solo le spese sostenute “aventi causa nel mandato”. Il sindaco assolto con formula piena ha, pertanto, inutilmente reclamato le spese legali sostenute in procedimento penale, stante la mera occasionalità delle attività che lo hanno visto imputato nel procedimento penale.

La vicenda

Le minoranze consiliari sporgevano denuncia nei confronti del Sindaco e dei consiglieri di maggioranza per aver predisposto emendamenti in bianco con sarebbero stati riempiti di contenuto con i dati forniti dai funzionari-tecnici del bilancio, in un momento successivo rispetto a quello della loro presentazione, al fine di arginare gli emendamenti proposti dalle minoranze tese a bloccare l’approvazione del bilancio di previsione. A seguito del rinvio a giudizio e dell’assoluzione, il Sindaco e i consiglieri chiedevano il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale. Al diniego del Comune al rimborso reclamato, la causa finiva davanti sia al Tribunale di primo grado che in Corte di appello che confermavano il diniego al rimborso delle spese legali sostenute dai ricorrenti. Il Sindaco non soddisfatto delle motivazioni delle sentenze di rigetto ha adito la Cassazione ritenendo che le attività poste in essere fossero espressione all’adempimento dei compiti istituzionali degli amministratori e dei consiglieri comunali. Inoltre, il Sindaco ha evidenziato come il Regolamento comunale prevedesse il riconoscimento della spese legali con la semplice apertura di un procedimento civile, penale o contabile, conclusosi con un proscioglimento, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del mandato e non “aventi causa nel mandato” contrariamente da quanto disposto dall’art. 1720 c.c. (“Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico”).

La conferma della Cassazione

Secondo i giudici di legittimità il rapporto tra l’ente locale e i suoi amministratori è assimilabile ad un mandato onorario, tesi questa sostenuta dal Consiglio di Stato che ha assimilato il Sindaco al mandatario (Cons. di Stato, Sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242; Cons. di Stato, Sez. III, 16 marzo 2004, n. 792). Le disposizioni sul rimborso delle spese legali sostenute dal mandatario comporta la distinzione “fra atti compiuti dall’amministratore, e immediatamente necessari al perseguimento del detto scopo, ed atti che con lo scopo medesimo si pongono solo in legame di occasionalità” (Cass. civ., S.U., n. 10680 del 1994). Per poter ambire il mandatario al rimborso sopportato per la difesa in giudizio deve dimostrare, dal un lato il nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato e dall’altro lato che dette spese devono rappresentare il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico. Nel caso di specie, il Sindaco non ha dimostrato che l’inizio della controversia penale fosse in relazione necessaria con l’assolvimento di obblighi istituzionali, né che la medesima integrasse gli estremi del rischio inerente all’esecuzione dell’incarico. In altri termini, il Sindaco non ha alcuna prova che svolgimento del servizio istituzionale avesse costituito la causa esclusiva, anzi la Corte di appello ha, invece, dimostrato come l’attività posta in essere rientrasse quale mera “occasione” per il compimento degli atti che hanno danno origine al procedimento di responsabilità penale, a nulla rilevando le indicazioni contenute nel regolamento comunale.

 

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