28/03/2017 – La buona fede non salva il dipendente dalla restituzione degli stipendi illegittimi

La buona fede non salva il dipendente dalla restituzione degli stipendi illegittimi

di Federico Gavioli

 

Nell’ipotesi che il dipendente pubblico abbia percepito dall’amministrazione di appartenenza delle retribuzioni maggiori rispetto a quelle dovute, erogate per errore, è necessario che queste siano restituite anche se è dimostrata la buona fede del dipendente; è quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 4323/2017.

La vicenda 

La Corte d’appello nel 2011 aveva rigettato l’appello proposto da una dipendente nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale nel gennaio 2010. La direzione territoriale da cui dipendeva la ricorrente dopo avergli comunicato che a suo carico si era formato un indebito per oltre 33mila euro invitava la stessa a restituire la somma entro trenta giorni a mezzo o di conto corrente postale o di versamento contanti o di bonifico di tesoreria, con la precisazione che ove la stessa «non si trovasse nella possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione» avrebbe potuto inviare apposita istanza intesa ad ottenere una rateizzazione del debito.

Come ricorda la Corte d’appello, la ricorrente sosteneva il diritto all’irripetibilità delle somme indebitamente percepite sul presupposto di avere agito in buona fede e di trovarsi in condizioni economiche tali da non vedere garantita una vita dignitosa in relazione al suo stato sociale, anche facendo ricorso al pagamento rateale, richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte dei conti.

Il Tribunale rigettava la domanda, affermando, tra l’altro che a smentita della buona fede non poteva ignorarsi la consapevolezza da parte della dipendente di avere continuato a percepire il normale stipendio, nonostante le previsioni legali di cui non poteva non essere a conoscenza in materia di trattamento in caso di aspettativa (la dipendente in tale periodo era, infatti, in aspettativa); sarebbe stato per lei doveroso informare il proprio istituto scolastico, datore di lavoro.

Neppure poteva dirsi fondata la doglianza circa l’incompatibilità del massimo di rateizzazione possibile (sessanta rate con conseguente importo mensile da corrispondere di Euro 561,40) a fronte della capacità reddituale, da valutarsi non soltanto in base all’ammontare della pensione, bensì anche alla luce delle proprietà immobiliari.

La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, confermando le statuizioni del giudice di primo grado e affermando il diritto delle amministrazioni al recupero dell’indebito ex art. 2033 cc, che prevede la rilevanza della buona fede ai fini della ripetibilità solo con riguardo agli interessi e ai frutti. Riteneva che la giurisprudenza contabile si era formata con riguardo a fattispecie diverse, in quanto riferita ad indebiti in materia previdenziale, per i quali diversamente che in materia civilistica veniva riconosciuta un’incidenza, ai fini della irripetibilità, alla buona fede (errore non riconoscibile da parte dell’interessata) e all’affidamento consolidato dal trascorrere del tempo.

L’esame della Cassazione 

I giudici di legittimità ricordano che, con la sentenza n. 166 del 1996 la Corte costituzionale ha affermato che l’articolo 2033 del codice civile, per se stesso, non è censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l’arricchimento senza causa a danno altrui. Nel diritto previdenziale questo principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà, sicché l’art. 2033 c.c. si riduce alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. 

L’articolo 2033 del codice civile dice: «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».

La Cassazione evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 8338 del 2010) ha affermato che «in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi».

I giudici di legittimità ricordano che, con la recente sentenza n. 24835 del 2015, la Cassazione ha riaffermato i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Dall’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si osserva che per la giurisprudenza contabile la non ripetibilità dell’indebito non è connessa al solo decorso del tempo o alla sola buona fede, ma ad una pluralità di fattori che devono concorrere, così come ritiene anche la giurisprudenza amministrativa.

La Cassazione evidenzia che la motivazione della sentenza di appello, pone in evidenza che il giudice di secondo grado ha operato un accertamento di merito sulla sussistenza della buona fede della ricorrente e sulle condizioni economiche complessive della medesima.

In sostanza il giudice di secondo grado ha fatto un’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile già coerente con i principi invocati dalla ricorrente. Pertanto, la relativa censura di violazione di legge non è fondata, così come quella di vizio di motivazione in ragione della congruità della stessa.

La Corte d’appello ha ritenuto, facendole quindi proprie, corrette le argomentazioni del Tribunale che ha escluso la buona fede, in ragione della consapevolezza da parte della ricorrente di avere continuato a percepire il normale stipendio nonostante la stessa, tra l’altro, si trovasse in aspettativa, situazione in ordine alla quale, secondo criteri certi, la contrattazione collettiva prevede la corresponsione di indennità che è determinata in misura progressivamente ridotta rispetto alla retribuzione, principio quest’ultimo di cui è ragionevole presumere, come assume il giudice di merito, la conoscenza da parte della lavoratrice.

I giudici del merito, hanno, inoltre rilevato, con accertamento di fatto, che dai documenti sulla capacità reddituale e patrimoniale della ricorrente, in particolare con riguardo alla titolarità di tre immobili, non era dato concludere per la sussistenza di una compromissione irreparabile a fronte di un esborso rateizzato. Il citato accertamento non è stato adeguatamente censurato atteso che la circostanza non è contestata, assumendo la ricorrente che solo due immobili davano reddito, già computato nella dichiarazione dei redditi, mentre il terzo era usato come seconda casa.

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