24/10/2016 – Sovrintendenza e coordinamento non consentono al segretario comunale di sostituirsi ai dirigenti

Sovrintendenza e coordinamento non consentono al segretario comunale di sostituirsi ai dirigenti

di Ulderico Izzo

 

“L’attribuzione legislativa al segretario comunale di compiti di sovrintendenza e di coordinamento dell’attività del dirigente non può essere intesa, per ragioni di coerenza sistematica, nel senso che tali compiti implichino un potere di sostituzione del dirigente medesimo. 

Consentire al Segretario Comunale di sostituirsi ai dirigenti, da un lato comporterebbe deroga alle attribuzioni di quest’ultimo, in contrasto con l’esplicito limite che la legge prevede in proposito, dall’altro determinerebbe violazione della regola di diretta responsabilità del dirigente rispetto all’atto di esercizio di una funzione specificamente attribuitagli.  

Non deve, inoltre sfuggire, che il segretario può sostituirsi al dirigente in caso di inerzia nei modi previsti dall’articolo 2, comma 9bis, della legge n. 241 del 1990, come modificata dal Dl n. 35 del 2012.”

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