25/10/2016 – ricorso proposto dalla REGIONE VENETO: la replica alle osservazioni dell’Avvocatura dello Stato

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ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE MEMORIA ILLUSTRATIVA RICORSO N. 94/2015

Udienza del 19 ottobre 2016: rel. Sciarra relativa al ricorso n. 94/2015 proposto dalla REGIONE VENETO (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 28 settembre 2015 rappresentato e difeso, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K), coordinatore dell’Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (C.F. NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma,

contro

il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 124 del 7 agosto 2015 recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015:

 dell’art. 1, comma 1, lett. b), c) e g), e comma 2; dell’art. 23, comma 1;

 dell’art. 11, comma 1, lett. a), b), p.to 2), lett. c), p.ti 1 e 2, lett. e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), e comma 2;

 dell’art. 16, commi 1 e 4;

 dell’art. 17, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s), t);

 dell’art. 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), punti da 1 a 7; 

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