24/10/2016 – Nel monte salari dei segretari entra l’indennità di risultato dell’anno precedente

Nel monte salari dei segretari entra l’indennità di risultato dell’anno precedente

di Arturo Bianco

 

 

Nella calcolo del trattamento economico da assumere come base per la determinazione della indennità di risultato occorre inserire anche questa voce. Il recente parere Aran seg. 046 fa propria questa lettura, che possiamo definire estensiva, in quanto il dettato contrattuale non esclude tale voce da quelle che contribuiscono alla formazione del monte salari: siamo in presenza di una lettura «inevitabile» del dettato contrattuale, anche se determina un effetto per molti aspetti paradossale, per cui le amministrazioni devono tenere conto di questa voce nella fissazione dei compensi da erogare al segretario per lo stesso titolo. I contratti, lo ricordiamo, sono un punto di equilibrio tra interessi per molti versi contrapposti del datore di lavoro e dei lavoratori, per cui nella loro applicazione si deve tenere conto essenzialmente della logica posta a base della scelta, privilegiando questa esigenza rispetto alla coerenza sistemica.

Le norme contrattuali 

La materia è disciplinata dall’articolo 42 del contratto collettivo 16.5.2001; esso stabilisce che la indennità di risultato che gli enti locali possono erogare al segretario deve essere determinata nella misura massima del 10% del monte salari, senza stabilire alcuna eccezione. Nella nozione di monte salari sono compresi tutti i compensi erogati, al netto degli oneri accessori, con esclusione di quelli che non sono legati allo svolgimento di prestazioni lavorative e gli arretrati corrisposti nell’anno. 

L’orientamento applicativo 

Per cui, sulla scorta delle previsioni dettate per i dipendenti dalla dichiarazione congiunta allegata al contratto collettivo 11.4.2008, previsione che per l’Aran assume il valore di una indicazione di carattere generale da applicare a tutti i contratti collettivi, nel monte salari vanno compresi sia il trattamento economico fondamentale sia quello accessorio. Tra le voci che non sono comprese si ricordano gli assegni familiari, l’equo indennizzo, i buoni pasto, i rimborsi spese, gli oneri per i prestiti e per le attività ricreative. Inoltre, la disposizione contrattuale ci dice che il monte salari deve essere calcolato sulla base delle cifre che sono state comunicate con il conto del personale, quindi della spesa effettiva e non di quelle spettanti come competenza. Per cui, si ricorda che entrano nel calcolo del monte salari dei segretari il trattamento stipendiale; la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; la retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato; il maturato economico annuo, ove spettante; i diritti di segreteria e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Di conseguenza la indennità di risultato che è stata corrisposta per l’anno precedente concorre a determinare la base su cui l’ente deve fissare la misura della indennità per l’anno in corso, ricordando che essa non può essere superiore al 10% del monte salari del segretario.

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