Tratto da GiurisprudenzaAppalti
L’annullamento di un atto amministrativo non comporta soltanto la sua eliminazione giuridica, ma obbliga anche a ripristinare la situazione di fatto e di diritto che sarebbe esistita senza l’atto annullato.
Questo quanto ricordato da Tar Basilicata, Sez. I, 06/10/2026, n. 327 nell’accogliere il ricorso:
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Ed invero, costituisce condivisibile ius receptum che tra gli effetti del giudicato amministrativo di annullamento vi è anche quello ripristinatorio, consistente nella cancellazione delle modificazioni della realtà intervenute per effetto dell’atto annullato (o, comunque, da esso legittimate) e, quindi, nell’adeguamento dell’assetto della situazione di fatto alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22/9/2008, n. 4563).
Ciò premesso, osserva il Collegio che, nella specie, l’invocato giudicato (riveniente dalla sentenza di questo Tribunale n. 61/2026) – avendo disposto l’annullamento del provvedimento comunale di (illegittima) proroga del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi (giunto a scadenza in data 31/12/2024) – ha determinato la retroattiva cancellazione del titolo giuridico giustificante la prestazione del servizio de quo; il che rende sine titulo e, dunque, priva di legittimazione la perdurante presenza degli animali presso il canile gestito dalla società.
Conseguentemente, deve ritenersi che il Comune abbia il dovere, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e dell’effetto ripristinatorio discendente dall’invocato dictum, di liberare senza ulteriori dilazioni detta struttura dagli animali ivi ricoverati su sua disposizione o, comunque, nel suo interesse.

