tratto da aranagenzia.it

Nei confronti di un dipendente a tempo parziale, il cui rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, è possibile per esigenze organizzative, chiedere il rientro a tempo pieno?

  • Parere Id: 37362 del 18 maggio 2026

Innanzitutto, si rileva che la disciplina del contratto a tempo parziale, attualmente contenuta all’art. 53 del CCNL 23.02.2026, nei commi 11 e 12, prevede testualmente che:

“11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.

  1. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa”.

Alla luce delle suddette clausole, si evince che l’ente può far valere un termine solo se, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tale termine era stato indicato nell’accordo individuale di cui al comma 11 sopra citato.

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