tratto da aranagenzia.it

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ritiene che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (Cass., Sez. L, 17 gennaio 2022, n. 1307). Nella specie, non è in contestazione che il candidato non possedesse i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, a prescindere da ogni considerazione sulla efficacia o meno di giudicato della decisione assunta sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, sussisteva il vizio originario del contratto alla luce del principio affermato da questa Corte. Infatti, l’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale dà luogo ad un vizio genetico del contratto che è riconducibile alla nullità testuale di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, considerato il tenore letterale della disposizione ed anche la genesi della norma (in tal senso Cass., Sez. L, 07/05/2019, n. 11951), non senza aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espressamente affermato che anche la nullità cd. virtuale, ossia non espressamente sancita dal legislatore, rientra nella nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., come nel caso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato in violazione delle prescritte procedure selettive pubbliche richieste per la scelta del contraente (Cass., Sez. U, 22/02/2023, n. 5542).

 

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