tratto da leautonomie.it

di Matteo Barbero

Il 31 luglio è la scadenza, oltre che per la presentazione del nuovo DUP (passaggio a nostro avviso del tutto inutile e che avrebbe senso spostare alla sessione di bilancio), anche per le deliberazioni consiliari riguardanti la salvaguardia degli equilibri e la variazione di assestamento generale. 

Si tratta di due distinti adempimenti, l’uno disciplinato dall’art 193 comma 2, l’altro dall’art 175, comma 8, del TUEL. Eppure si tratta di due adempimenti strettamente collegati, al punto che spesso vengono condensati nello stesso provvedimento. 

In effetti:

  1. la salvaguardia rappresenta a ben vedere il presupposto logico dell’assestamento, al di là delle variazioni puramente tecniche che derivano dalla necessità di recepire i valori (soprattutto residui e cassa) come fotografati dal rendiconto che in sede di preventivo vengono iscritti come presunti;
  2. l’assestamento è per così dire il braccio che opera le variazioni che la mente della salvaguardia individua come necessarie per ripristinare ovvero conservare e consolidare gli equilibri. 

Con la manovra di assestamento, inoltre, di norma si procede all’applicazione delle quote destinate e disponibili del risultato di amministrazione che sono state definite a consuntivo e che, a differenza di quelle accantonate e vincolate, non erano manovrabili in precedenza. 

Poiché l’avanzo libero deve prioritariamente finanziare debiti fuori bilancio e provvedimenti di riequilibrio, l’assestamento che segue o accompagna la salvaguardia diventa la sede naturale per valutare cosa finanziare con queste risorse (anche se ricordiamo, comunque, che in sede di assestamento, non è più possibile come in passato applicare avanzo per spese correnti non ripetitive). 

Pertanto, sebbene l’assestamento non sia presidiato dal medesimo apparato sanzionatorio che accompagna la salvaguardia, non è un adempimento secondario che si può tranquillamente bypassare. 

Al contrario, è sempre opportuno procedere ad assestare il bilancio in corso di gestione, eventualmente valutando anche uno sforamento del termine del 31 luglio, anche alla luce del fatto che si tratta, in questo caso come per la presentazione del DUP, di un termine non perentorio. 

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