di Matteo Recchia
La capacità tecnica delle cooperative è alimentata dalle imprese socie che la compongono.
Queste le indicazioni del TAR Sardegna, sentenza 838/2026.
La questione controversa
Nel caso esaminato un operatore economico aveva adito il TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva aggiudicato l’appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana.
L’appalto era stato aggiudicato ad una Società Cooperativa.
La ricorrente assumeva che l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere integrato, in capo alla società aggiudicataria, il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara.
In particolare, la ricorrente aveva precisato che il disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti dovessero aver svolto, con buon esito, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio analogo di igiene urbana con sistema “porta a porta” su un bacino di utenza di almeno 13.000 abitanti, ovvero, in alternativa, fino a tre servizi analoghi svolti contemporaneamente per un bacino complessivo equivalente e che la Società Cooperativa avrebbe all’uopo dichiarato, ai fini dell’assolvimento del suddetto requisito, di aver svolto nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 il servizio di igiene urbana proprio nel Comune che era stazione appaltante nel caso in esame.
Tuttavia, la ricorrente assumeva che tale dichiarazione non sarebbe stata veritiera, atteso che il servizio in questione sarebbe stato in concreto eseguito dalle società consorziate.
Ne sarebbe conseguito, secondo la prospettazione della ricorrente, che la Società Cooperativa non avrebbe avuto effettivamente svolto il servizio dichiarato e, pertanto, non avrebbe potuto validamente utilizzarlo quale requisito di capacità tecnica e professionale.
La ricorrente aveva concluso che, non avendo la Società Cooperativa dimostrato il possesso del requisito del disciplinare né avendo indicato ulteriori servizi utili a colmare tale carenza, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.
La decisione del Collegio
I giudici hanno ritenuto che il ricorso non fosse fondato. La doglianza si fondava sulla circostanza che l’esecuzione materiale del servizio sarebbe stata demandata a società socie della Cooperativa, le quali avrebbero costituito una società consortile destinata all’esecuzione della commessa.
Tuttavia, tale circostanza non valeva ad escludere la riferibilità dell’esperienza professionale in capo alla Società Cooperativa aggiudicataria.
La Società Cooperativa aveva infatti partecipato alla procedura quale operatore economico singolo nella forma giuridica della società cooperativa e non quale consorzio stabile, consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo.
Ne conseguiva che non risultavano applicabili al caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023, invocate dalla ricorrente, concernenti i meccanismi di qualificazione e imputazione dei requisiti nelle ipotesi di partecipazione in forma aggregata.
La disciplina delle società cooperative
I giudici hanno affermato che la natura cooperativa dell’operatore economico non era irrilevante ai fini della decisione.
La società cooperativa costituisce, infatti, un autonomo centro di imputazione giuridica e svolge fisiologicamente la propria attività imprenditoriale mediante l’apporto delle imprese socie che ne compongono l’organizzazione mutualistica.
In tale prospettiva, l’attività esecutiva svolta dai soci della cooperativa non integra l’attività di soggetti “terzi” rispetto all’operatore economico concorrente, ma costituisce espressione della sua organizzazione interna.

