RPCT – Segretario comunale – delibera Anac 166/ 2024 su revoca incarico

Con Delibera  n. 166 del 26 marzo 2024  (Fasc. UVMACT n. 1323/2024),  importante presa di posizione di ANAC, esprimendosi come segue su revoca Segretario Generale.

Visti

l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; visto l’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione».

Visto il Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018), e s.m.i.;

Vista la relazione dell’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMACT).

Considerato in fatto

Con nota acquisita al protocollo n. 34237 del 12.3.2024 è stata trasmessa a questa Autorità la delibera di Giunta del Comune di Verbania n. 99 del 11.3.2024, unitamente al decreto sindacale prot. n. 14116 del 12.3.2024, recante la revoca dell’incarico di Segretario generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, [omissis].

La revoca è fondata sull’asserita grave violazione dei doveri di ufficio, riscontrabile a titolo esemplificativo dalle seguenti condotte: – mancata completa predisposizione e sottoposizione alla Giunta del PTPCT, non condivisione della proposta di aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti, mancata condivisione del Piano con gli stakeholders, impossibilità di funzionamento del Nucleo di Valutazione per perdurante assenza del Segretario generale ed RPCT.

Nel provvedimento di revoca vengono citati numerosi atti a mezzo dei quali si è proceduto alla contestazione, nei confronti della dott.ssa [omissis], delle asserite condotte integranti violazione dei doveri d’ufficio.

Pertanto, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 1 co. 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con nota prot. n. 34885 del 14.3.2024, veniva trasmessa la richiesta di acquisire tutta la documentazione inerente il procedimento di revoca, ivi compresi eventuali riscontri e/o osservazioni prodotti dal RPCT, per una compiuta disamina della vicenda.

Con nota acquisita al protocollo n. 35753 del 15.3.2024 è pervenuta la comunicazione del provvedimento di revoca di cui alla delibera n. 99/2024, a cura della Prefettura, recante la documentazione prodotta nell’ambito del procedimento di revoca.

Con nota acquisita al protocollo n. 35477 del 15.3.2024 è stata trasmessa una richiesta di intervento da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza del RPCT asseritamente discriminata, ove viene precisato che la vicenda ha avuto risonanza su organi di stampa nazionali e su programmi televisivi.

Con nota prot. n. 36063 del 18.3.2024 è pervenuta la relazione informativa dell’amministrazione, recante in allegato gli atti di contestazione adottati nei confronti del RPCT ed i relativi riscontri.

Considerato in diritto

L’art. 1 co. 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

Per la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del detto potere, occorre accertare in quale qualità (RPCT o altra funzione) il soggetto ha posto in essere le azioni/omissioni che avrebbero dato luogo ai provvedimenti ritorsivi, se le stesse rientrassero nelle competenze del RPCT e se la condotta sia stata tenuta in conformità alle normative o procedure interne che la disciplinano. In via preliminare è opportuno precisare che la Dott.ssa [omissis] è stata individuata quale Segretario Generale reggente a scavalco del Comune di Verbania dal 5 novembre 2020 e, per effetto di convenzioni con altri enti locali, quale Segretario per l’esercizio in forma associata della segreteria generale. Facendo seguito al recesso unilaterale del Comune di Verbania dall’ultima convenzione stipulata, La Dott.ssa (omissis) è stata confermata quale Segretario dell’ente capofila, mantenendo fra l’altro l’incarico di RPCT (provvedimento prot. 30655 del 1 giugno 2023).

In merito agli atti relativi al procedimento di revoca, sono stati forniti i seguenti documenti:

– lettera di contestazione di presunte criticità inerenti la nomina del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio del 10.5.2023 e relativi riscontri del RPCT;

– lettera di contestazione di violazione dei doveri di ufficio per aver abbandonato anticipatamente la seduta di Giunta comunale del 19.5.2023 e riscontri del RPCT;

– contestazioni del 1.6.2023 in ordine ad un presunto ritardo nella trasmissione del PTPCT, aggiornamento 2023, all’organo di indirizzo politico per l’approvazione, e riscontri del RPCT;

– comunicazione del 1.6.2023, trasmessa anche al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura UTG di Torino, avente ad oggetto la necessità di sostituire la Dott.ssa [omissis] nelle funzioni di Segretario per l’adunanza della Giunta comunale, successive contestazioni e riscontri dell’interessata;

– lettera di contestazione del 14.6.2023 circa l’asserita creazione di un clima di forte stress lavorativo e disagio all’interno dell’Ufficio Segreteria e riscontro del RPCT;

– lettera di contestazione delle modalità di astensione del RPCT dalla trattazione di un’istanza di accesso ai documenti amministrativi perché coinvolta quale controinteressato e relativo riscontro;

– lettera di contestazione ex art. 15 d.P.R. 465/1997 di grave violazione dei doveri di ufficio;

– lettera di dimissioni di uno dei componenti del Nucleo di valutazione della Città di Verbania per impossibilità di funzionamento dell’organo e comunicazione al RPCT di revoca dell’incarico di Presidente;

– schede per la predisposizione della relazione annuale 2023 del RPCT, una redatta dal Segretario titolare, [omissis], e una redatta dal Segretario supplente, [omissis];

–  decreto sindacale nomina DPO Città di Verbania;

– lettera di contestazione mancato riscontro a comunicazione di avvio del procedimento ex d.P.R. 465/1997 da parte dell’Ufficio Avvocatura della Città di Verbania del 16 ottobre 2023 e risposta del RPCT tramite legale;

– lettera di contestazione del 2.10.2023 circa le modalità di comunicazione delle assenze per malattia da parte del Segretario generale, trasmessa anche al Prefetto di Verbania e all’Albo Nazionale Segretari, e relativi riscontri;

– articoli di stampa locale e nazionale sulla vicenda delle presunte vessazioni subite dal Segretario ed RPCT della città di Verbania;

– atto di denuncia querela a carico della Dott.ssa [omissis] per ipotesi di reato che si sarebbero verificate in occasione dell’adozione del decreto di nomina del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio della Città di Verbania.

Tanto premesso, si precisa che i suddetti documenti, oggetto di separati procedimenti azionati innanzi ai competenti organi istituzionali e giudiziari, ciascuno per i seguiti di rispettiva competenza, verranno analizzati esclusivamente sotto il profilo della possibile esistenza di una connessione fra il provvedimento di revoca e l’attività svolta dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

A tale proposito si prende atto dell’adozione, nei confronti del RPCT del Comune di Verbania, di numerose contestazioni a firma dei rappresentanti dell’organo di indirizzo politico dell’ente nel corso dell’anno 2023, culminate nel provvedimento di revoca di cui al decreto sindacale prot. n. 14116 del 12.3.2024.

Tali contestazioni sarebbero mosse dal presunto rifiuto, da parte del Segretario generale, di intervenire sugli esiti di un concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari, indetto dal Comune di Verbania nel 2021 e conclusosi nel mese di gennaio 2023, come riportato da articoli di stampa e servizi televisivi a livello nazionale e come risultante dagli atti pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che i processi amministrativi di reclutamento del personale sono riconducibili all’area di rischio “concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera”, obbligatoria ai sensi della l. 190/2012, art. 1 co. 16, lett. d), e oggetto di mappatura nel PIAO del Comune di Verbania, sezione 2.3, “rischi corruttivi e trasparenza” (cfr. misura generale n. 12).

L’attività di monitoraggio sull’attuazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione in tale settore era posta in capo al RPCT, come si evince dalla rispettiva sottosezione del PIAO (cfr. PIAO 20232025, p. 33), che si esprime nei seguenti termini: “Il monitoraggio dell’applicazione del PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. I dirigenti, i funzionari e i dipendenti hanno il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio”.

Nonostante l’assenza, negli atti del procedimento di revoca, di riferimenti alla suddetta procedura concorsuale, la concomitanza sotto il profilo temporale dell’inizio delle condotte asseritamente vessatorie con un’attività correlata ad un’area di rischio mappata nel PTPCT e sottoposta a monitoraggio a cura del RPCT costituisce elemento indiziario della possibile connessione con le funzioni espletate in materia di prevenzione della corruzione.

Le suddette condotte sarebbero infatti state poste in essere per la prima volta all’inizio del mese di maggio 2023, a breve distanza dall’avvenuta approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria concorsuale definitiva.

Si evidenzia peraltro che altri inadempimenti contestati al RPCT, che viceversa sono oggetto di specifico addebito nell’atto di avvio del procedimento di revoca, appaiono riconducibili a misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano, come a titolo esemplificativo la nomina del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (cfr. PIAO 2023-2025, Misura generale 15).

Un ulteriore elemento a sostegno della tesi si ravvisa nella contestazione del presunto ritardo nell’approvazione del PTPCT relativo all’anno 2023, destinato a confluire nel PIAO quale parte integrante. A tale proposito emerge dalla documentazione versata in atti che la bozza di documento era stata sottoposta all’organo di indirizzo politico per l’approvazione in data 23.5.2023, quando il relativo termine non era ancora scaduto.

Infatti, come precisato dal comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, per i soli enti locali il termine ultimo per l’approvazione del PIAO era stato fissato al 30 agosto 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 31 luglio 2023 disposto dal d.m. 30 maggio 2023. Con decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2023 i termini per l’approvazione del bilancio degli enti locali sono stati nuovamente differiti al 15 settembre 2023, sicchè è stato differito anche il termine ultimo per l’approvazione del PIAO 2023.

Ne consegue che, essendo la sezione “rischi corruttivi e trasparenza” parte integrante del PIAO, come stabilito dal D.L. 80/2021, art. 6, co. 2, lett. d), il relativo termine era stato prorogato anche con riferimento alla detta sezione.

Appare pertanto incoerente che la contestazione di mancata approvazione del Piano sia stata posta a fondamento dell’atto di avvio del procedimento di revoca dell’incarico di Segretario generale, atteso che all’atto della contestazione del ritardo (1.6.2023) il relativo termine non era ancora scaduto. Peraltro la definitiva approvazione del documento era in carico all’organo di indirizzo politico, come stabilito dall’art. 1 co. 8 della l. 190/2012, e non poteva essere addebitata al Segretario, che viceversa aveva trasmesso la bozza di Piano per l’approvazione con significativo margine di anticipo rispetto ai termini sopra indicati e aveva posto in essere tutte le iniziative per garantire la sollecita approvazione del Piano (segnalazione ad ANAC prot. n. 66612 del 21.8.2023, puntuali riscontri ai rilievi formulati dal Sindaco e dall’Assessore con delega alle materie della prevenzione della corruzione e trasparenza).

Da quanto sopra si evince che il provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario generale è correlato, seppur non in via esclusiva, alle funzioni espletate quale RPCT, con particolare riferimento agli obblighi primari stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ossia la predisposizione del PTPCT e la trasmissione del documento all’organo di indirizzo politico per l’approvazione.

In terzo luogo è stato verificato che, con delibera della Giunta n. 143 del 31.3.2023, recante “Costituzione Settori Autonomi – modifica dell’organigramma e della dotazione organica”, intervenendo sull’assetto delineato dalla precedente delibera n. 148 del 3.5.2022, il Servizio Avvocatura è stato costituito quale Servizio autonomo, non più inserito nell’ambito del Dipartimento I – Direzione Operativa, presso il quale si colloca anche il Servizio Anticorruzione e trasparenza.

Sul punto, fermo restando che la scelta sul tipo di supporto da garantire al RPCT è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, nondimeno occorre tenere presenti le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2022, all. 3, laddove viene precisato che, in considerazione della delicatezza dei compiti assegnati al RPCT, è opportuno che ove possibile l’organo di indirizzo doti il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con adeguato personale, risorse strumentali e finanziarie.

Pertanto, pur non ravvisandosi nell’operato dell’amministrazione violazioni della normativa vigente, si prende comunque atto dell’avvenuto depotenziamento del supporto al RPCT per effetto delle sopra richiamate delibere, atteso che in tutte le precedenti versioni del PTPCT approvate dal Comune di Verbania si fa cenno all’Ufficio di supporto e Avvocatura, quale ausilio al RPCT nello svolgimento dei compiti istituzionali individuati dalla legge n. 190/2012.

Occorre infine prendere in considerazione la significativa mole di contestazioni scritte partecipate nei confronti della Dott.ssa [omissis] da parte dell’amministrazione in meno di un anno (a partire dal mese di maggio 2023 fino all’adozione del provvedimento di revoca del 12.3.2024), come risultanti dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, che riguardano inadempimenti di varia natura, sia riferiti alle competenze del RPCT che ai doveri del Segretario generale prescritti da altri corpi normativi.

Tali numerose contestazioni, la cui fondatezza verrà accertata dagli organi competenti nelle opportune sedi, denotano comunque un clima di isolamento istituzionale e scarsa collaborazione con il RPCT, incidendo negativamente sulla possibilità per quest’ultimo di svolgere l’incarico con piena autonomia ed effettività, che viceversa dovrebbe essere garantita proprio dall’organo di indirizzo politico, abilitato dal legislatore ad adottare tutte le modifiche organizzative necessarie affinchè ciò avvenga.

Tutto quanto sopra premesso,

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 26 marzo 2024

                                                                                                                                                               DELIBERA

– di adottare il provvedimento previsto all’art. 1 co. 82, della l. 190/2012, per la ricorrenza, nel caso di specie, di un fumus di correlazione fra le misure adottate nei confronti del RPCT del Comune di Verbania, consistito nel provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario Generale ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 267/2000, con decreto del Sindaco prot. n. 14116 del 12.3.2024, e l’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione;

– di richiedere il riesame delle suddette misure, assegnando un termine di 30 giorni per dare comunicazione all’Autorità delle determinazioni assunte;

– di dare comunicazione della delibera al Sindaco del Comune di Verbania ed al RPCT ai sensi dell’art. 8 co. 2 del Regolamento sull’esercizio del potere di richiesta di riesame e, ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento;

di disporre la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.

                                                                                                                                                                                  Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 aprile 2024

Il Segretario verbalizzante

Firmato digitalmente

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