Tratto da: Ministero Interno
Spetta solo al consiglio la verifica della legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea.
(Parere n.101 del 2.1.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel riferire che i consiglieri di due gruppi consiliari del Comune di … hanno richiesto l’intervento del Prefetto ai sensi dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito alla questione segnalata. In particolare, i consiglieri hanno lamentato la mancata convocazione del consiglio entro i venti giorni previsti dall’art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, nonché il mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio in forma “aperta”, per consentire la partecipazione dei cittadini. Il segretario generale ha rappresentato che la normativa locale dell’ente in oggetto non prevede alcuna forma di consiglio comunale aperto nell’ambito del quale sia consentito ai cittadini di poter prendere la parola e, pertanto, la richiesta dei consiglieri è stata gestita come una richiesta di convocazione ordinaria del consiglio comunale. Inoltre, il segretario ha evidenziato che, al fine di assicurare una approfondita discussione degli argomenti indicati nella richiesta di convocazione, è stato ritenuto opportuno differirne l’esame solo di pochi giorni, rispetto alla seduta del consiglio tenutasi il 29/10/2025, per dedicare una seduta di consiglio comunale mirata alla trattazione delle questioni indicate dai consiglieri. In via generale, si rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 di richiedere la convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali, “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia-sez.1, 25 luglio 2001, n.4278). In relazione ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, occorre precisare che al presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto. In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante nel senso che spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno. Ciò premesso, le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. È opportuno evidenziare che una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUOEL, o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. In base al quadro sopra delineato si ritiene che solo il consiglio può valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge. Inoltre, la richiesta di convocazione del consiglio comunale “aperto” non sembra essere ricompresa nell’ambito degli istituti di partecipazione dei cittadini previsti dall’ordinamento locale dell’ente in oggetto. Si osserva che, nel caso in esame, il consiglio è stato convocato per la trattazione delle questioni richieste, sia pure con qualche giorno di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal citato art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000; pertanto, non si rinvengono i presupposti che giustificano il potere sostitutivo del Prefetto ai sensi dell’art.39, comma 5, del TUOEL.

