Sentenza del 6/02/2026 n. 91/3 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze
Copia analogica di atti nativi digitali e invalidità della notifica
La notifica di un atto impositivo effettuata mediante consegna di copia cartacea di un avviso originariamente formato in modalità digitale deve ritenersi inesistente o comunque nulla qualora la sua conformità all’originale informatico non sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale), né può ritenersi idonea a supplire a tale carenza la mera indicazione della firma digitale o, più in generale, il ricorso a strumenti informatici.
In tal senso, si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, la quale, richiamando consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. C. Cass. civ., sez. V, sentenza 21 gennaio 2021; n. 1150, sentenza 26 gennaio 2021, n. 1557; ordinanza 11 agosto 2022, n. 24681; sentenza 12 giugno 2024, n. 16293), ha affermato che la copia analogica priva di formale attestazione di conformità non è idonea a sostituire l’originale digitale né a perfezionare validamente il procedimento notificatorio.
Nel caso di specie, i giudici fiorentini, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, hanno ritenuto nulla la notifica di un atto di accertamento, rilevando che il contribuente – destinatario di una copia cartacea dell’atto – ne aveva espressamente disconosciuto la conformità all’originale informatico. A fronte di tale contestazione, l’Amministrazione finanziaria non ha provveduto a sanare la carenza mediante produzione di copia analogica munita di attestazione di conformità. Inoltre, il Collegio ha rigettato le difese dell’Ufficio fondate sull’utilizzo del glifo e sulle connesse possibilità di verifica online dell’originale digitale, ritenendo tali strumenti insufficienti a sostituire, in assenza di una specifica previsione normativa, l’attestazione di conformità richiesta dall’art. 23 CAD.
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