Tratto da:EIUS
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 3 Cost. – «del combinato disposto» degli artt. 1, comma 13, della l. 8 agosto 1995, n. 335 («Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»), e 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, là dove «non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall’applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico».