di Salvio Biancardi
Confermato, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (incentivi per funzioni tecniche), l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 di tale decreto legislativo (“Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”), per le ipotesi di responsabilità civile professionale.
La conferma arriva dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna n. 108/2024.
La questione sottoposta alla Corte
Nel caso sottoposto alla Corte un Comune aveva posto una serie di quesiti, tra i quali:
1) “Qual è l’oggetto della polizza assicurativa che il Comune è obbligato a stipulare, in favore dei propri dipendenti ed i cui oneri devono essere coperti attraverso una parte delle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell’articolo 45 – Incentivi alle funzioni tecniche – del D. Lgs. n. 36/2023, cosiddetto Codice dei contratti pubblici”;
2) “È legittimo assicurare mediante le polizze di cui al quesito n. 1 tutte le figure che assumono responsabilità diretta attraverso atti aventi rilevanza esterna derivanti da qualunque attività elencata nell’Allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, del D. Lgs. n. 36/2023?”.
L’inquadramento normativo
La Corte ha ritenuto di inquadrare la responsabilità assicurabile dal Comune nell’alveo della responsabilità civile.