PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 ed Investimento 2.2 – Obbligo aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari ReGiS. Comunicato del 6 marzo 2024

Finanza locale 6 Marzo 2024

Riferimento Ufficio  Direzione Centrale per la Finanza Locale

Argomento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Tags 

M5C2 (PNRR)

M5C2 – Investimento 2.1 (PNRR)

M5C2 – Investimento 2.2 (PNRR)

Risorse correlate

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.52 del 2 marzo 2024

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, anche gli investimenti relativi ai Piani Urbani Integrati, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2, e quelli relativi agli investimenti di Rigenerazione Urbana, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1, hanno subito delle modifiche.

In particolare, per quanto concerne i Piani Urbani Integrati, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro, la dotazione finanziaria dell’investimento risulta attualmente pari a 900 milioni di euro, mentre il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, prevede che, entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane. Nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati a valere sulla misura M5C2I2.2 si intendono confermati come previsto dall’articolo 34 del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di Piani Urbani Integrati. Per tale ragione i soggetti attuatori beneficiari dei contributi di cui all’articolo 21 del decreto-legge n.152/2021 dovranno continuare a monitorare e rendicontare i progetti sul sistema informatico ReGiS e a rispettare gli obblighi PNRR, nelle modalità previste dal Manuale di Istruzione per i Soggetti Attuatori -Piani Urbani Integrati-, attualmente in corso di aggiornamento.

Relativamente ai contributi di Rigenerazione Urbana, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro, risulta attualmente pari a 2 miliardi di euro. Anche il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, è stato oggetto di modifica, e prevede che nel 2026 vengano completati almeno 1.080 progetti di Rigenerazione Urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie. Anche in tale circostanza, la riduzione del costing non impatterà sugli interventi finanziati i quali si intendono ugualmente confermati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 e il nuovo articolo 35 del decreto-legge n.19/2024, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di interventi di Rigenerazione Urbana. Per tale ragione i soggetti attuatori beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n.160/2019 dovranno continuare a monitorare e rendicontare i progetti sul sistema informatico ReGiS e a rispettare gli obblighi PNRR, nelle modalità previste dal Manuale di Istruzione per i Soggetti Attuatori – Rigenerazione Urbana, attualmente in corso di aggiornamento.

In particolare si comunica che con il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n.52 del 2 marzo 2024), al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state emanate disposizioni volte ad assicurare l’efficace monitoraggio e l’aggiornamento costante dei cronoprogrammi relativi ai programmi e agli interventi previsti.

Nello specifico, all’articolo 2, rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” è previsto che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi dovranno rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (2 marzo 2024), il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato sul sistema informatico “ReGiS”.

L’Amministrazione Centrale titolare della misura provvederà, entro i successivi trenta giorni, ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti.

La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvedono d’intesa a verificare i suddetti adempimenti e, in caso di disallineamenti, provvederà a richiedere i necessari chiarimenti, assegnando all’Amministrazione Centrale un termine non superiore a quindici giorni prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. Nel caso di inutile decorso del termine prestabilito ovvero qualora il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema ReGiS, la Struttura di Missione PNRR, sentito l’Ispettorato Generale per il PNRR, richiederà al Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Si chiarisce che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, qualora il soggetto attuatore assicuri mediante l’aggiornamento dei cronoprogrammi la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR, anche in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, né all’esercizio dei poteri sostitutivi sopra citati.

Inoltre, alla luce dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge, si precisa che il mancato rispetto del Target finale, coincidente con la data di conclusione dei lavori, comporterà la revoca totale del contributo concesso con contestuale recupero da parte dell’Amministrazione Centrale degli importi già erogati.

All’uopo giova precisare che il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto per i contributi di Rigenerazione Urbana è il 31 marzo 2026, mentre per i contributi relativi ai Piani Urbani Integrati è il 30 giugno 2026.

Pertanto, si invitano tutti i Soggetti Attuatori delle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto-legge n.19/2024, ad aggiornare in via definitiva i cronoprogrammi procedurali e finanziari presenti su ReGiS.

Per il corretto aggiornamento della sezione relativa ai Cronoprogrammi si specifica quanto segue:

  1. relativamente alla sezione “Iter di progetto”, il SA è tenuto a compilare dettagliatamente ogni singola fase procedurale in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento scegliendo da un menù a tendina la fase dell’iter pertinente, indicando le date di inizio e fine previste ed effettive, aggiornando costantemente le singole fasi al fine segnalare eventuali ritardi. Si segnala che deve essere inserito il massimo dettaglio delle fasi procedurali (evitare di inserire una unica voce “altro”) e, in ogni caso, deve essere data evidenza delle fasi di:
    1. studio di fattibilità/progettazione (PFTE, definitivo, esecutivo);
    2. predisposizione capitolato e bando di gara;
    3. pubblicazione bando di gara;
    4. aggiudicazione dei servizi e dei lavori e stipula contratto;
    5. consegna dei lavori ed esecuzione degli stessi;
    6.  
  2. nella sottosezione “Piano dei costi” il Soggetto Attuatore deve registrare per ciascuna annualità l’importo del finanziamento valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato nell’anno.
    Si chiarisce che in ogni caso l’importo realizzato per ciascuna annualità deve essere coerente con tutte le spese sostenute nel medesimo anno, così come risultati dalla sezione “Gestione spese”.

Inoltre, gli “importi da realizzare” del piano dei costi devono essere coerenti con il cronoprogramma procedurale;

  1. per quanto riguarda il “Quadro economico”, andrà predisposto il file riportante il quadro economico iniziale e, laddove possibile, il quadro economico post-aggiudicazione e definitivo. Nella fase di programmazione progettuale, i dati da inserire nel quadro economico si riferiscono alle informazioni previsionali di spesa mentre, nella fase attuativa, si provvederà a consolidare il quadro economico con i dati effettivi relativi alla spesa effettivamente sostenuta. Il file contenente il Quadro economico, ed i relativi aggiornamenti, dovrà essere caricato all’interno della voce “00303-Lavori”. Per agevolare le successive fasi di verifica e controllo si raccomanda di allegare un file excel di riconciliazione tra le voci di spesa e i relativi importi riportati negli atti amministrativi e sul sistema informativo ReGiS. Le economie derivanti dai ribassi di gara devono essere registrate nella voce “00300- Altro”.
    Al contrario, le eventuali economie di progetto residue a seguito del collaudo dell’opera, andranno censite all’interno della Sezione “Gestione fonti”, nella tab “Economie”.

In aggiunta, si invitano i soggetti attuatori ad aggiornare tempestivamente i dati relativi alle procedure di aggiudicazione e ai pagamenti.

  1. Per quanto riguarda la sezione di ReGiS “Procedure di aggiudicazione”, può essere alimentata in automatico con i dati relativi alle procedure poste in essere dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto; tali dati possono essere recuperati tramite interoperabilità mediante il tasto “Aggiungi da sistema esterno” dalla Piattaforma dei Contratti Pubblicigestita dall’ANAC, il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
    Al fine di completare il corredo informativo sulle procedure espletate con le informazioni non ancora comunicate, è necessario che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP):

    1. a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro si richieda un Codice Identificativo Gara (CIG) ordinario;
    2. il CIG o i CIG siano associati al CUP che identifica l’intervento oggetto di contributo;
  • sia compilata la data di pubblicazione della gara;
  1. sia compilata la data di aggiudicazione definitiva del contratto e siano aggiunti gli Aggiudicatari;
  2. sia correttamente compilata la conclusione dei lavori.

Gli Smart CIG già acquisiti andranno inseriti manualmente nel campo “Codice procedura”.

  1. Per quanto riguarda la sezione “Gestione spese” – sottosezione “Pagamenti a Costi Reali”, quest’ultima viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Comune dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto compilando le informazioni obbligatorie: mandato, tipologia di pagamento, data pagamento, importo totale del pagamento, importo richiesto.
  2. Per la corretta alimentazione delle informazioni nella sezione Gestione spese “Giustificativi di spesa”, andranno rese disponibili le fatture in formato elettronico emesse dai soggetti realizzatori.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto