Pnrr, conta solo il traguardo finale

tratto da leautonomie.it – a cura di Matteo Barbiero –

Il dl 19/2024 ha modificato l’impostazione programmatica degli interventi Pnrr, riducendo la rilevanza dei traguardi intermedi (milestones) e puntando tutto sul traguardo finale del 2026.

L’art. 2, infatti, specifica che, in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal Pnrr, non si provvede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del dl 77/2021 (riduzione o revoca dei contributi), ne’ all’esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l’amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti.

In pratica, contano solo le scadenze c.d. “europee”, secondo una sorta di principio del risultato applicato al Pnrr. Per alcune misure (ad esempio Piani urbani integrati) è previsto anche uno scivolo finanziato con risorse nazionali per consentire il completamento di eventuali interventi in ritardo.

Il pallino ora passa ai Ministeri ed agli attuatori, che dovranno assumersi la responsabilità di garantire il rispetto dei tempi, con il rischio di incappare, in caso di errore di valutazione, nella clausola di responsabilità.

Quest’ultima, però, come abbiamo già evidenziato, è decisamente meno impattante di come era stata prospettata: essa non farà scattare l’obbligo di restituire le somme ricevute, che verranno recuperate su altri futuri finanziamenti non ancora impegnati.

In altre parole, portando a casa l’investimento Pnrr si dovrà rinunciare solo ad altri investimenti futuri fino a concorrenza delle somme recuperate dalla Commissione europea.

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