Tratto da EIUS

La scadenza del termine decennale previsto dall’art. 27 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata»), per l’attuazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) non comporta la qualificazione delle aree in esso perimetrate come “zone bianche” (ossia prive di una specifica disciplina urbanistica efficace), fermo restando quanto già attuato e potendo il Comune adottare un nuovo piano per completare l’assetto urbanistico.

Consiglio di Stato, sezione II, 6 agosto 2026, n. 6409

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