Tratto da: giursprudenzappalti
Non è corretto effettuare una valutazione atomistica considerando il “peso” delle singole penali indipendentemente dalle altre, perché deve essere valutato il loro effetto cumulativo.
Questa valutazione complessiva può determinare un giudizio di inaffidabilità assolutamente motivato.
Questo quanto stabilito da Tar Marche, Sez. I, 22/07/2024, n. 693:
Come già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare, non è corretto, come prospetta parte ricorrente, effettuare una valutazione atomistica considerando il “peso” delle singole penali indipendentemente dalle altre, perché deve essere valutato il loro effetto cumulativo.
Innanzitutto va osservato che le penali applicate dalla Prefettura di ……….non sono solo quelle di cui al provvedimento del ……….., perché erano già state applicate penali a partire dall’anno 2021 su cui la ricorrente nulla deduce nel merito, salvo ritenerle irrilevanti per il loro importo limitato al pari delle penali applicate dalla Prefettura di …………
Con riguardo alle 5 ultime penali applicate dalla Prefettura di …………., queste si riferiscono a precise irregolarità riscontrate in 5 distinti centri di accoglienza, a dimostrazione che non si trattava di episodi isolati, ma di una complessiva e diffusa cattiva gestione reiterata nel tempo.
Il fatto poi che alcune irregolarità siano state risolte (a dire della ricorrente) conferma che queste comunque esistevano e che l’inadempienza continuava a persistere come ricordato in precedenza (ad es. la convivenza, dietro rispettivo, di un operatore con gli ospiti; irregolarità nei fogli presenza), a comprova dell’inaffidabilità della ricorrente (anche in futuro) nella gestione dei centri di accoglienza di ………, nonostante le misure riparatorie (self-cleaning) indicate nel DGUE che riguardavano la gestione dei centri di ………. e il relativo personale.
Nell’ambito di una valutazione complessiva e non atomistica, il Collegio ritiene che il giudizio di inaffidabilità sia stato reso con congrua e circostanziata motivazione che regge alle censure dedotte con l’odierno ricorso, il quale va quindi respinto trattandosi di causa di esclusione autonoma ed autosufficiente come ricordato nel precedente paragrafo 2.