AFL85
Da quando decorrono le disposizioni in materia di retribuzione di risultato previste dai commi 2 bis e 2 ter dell’art. 61 del nuovo CCNL dell’area FL del 16.07.2024? E’ possibile riconoscere gli arretrati della retribuzione di risultato per effetto degli incrementi contrattuali? Quali tipo di prerogative sindacali bisogna rispettare?
– Le disposizioni di cui all’art. 61, commi 2 bis e 2 ter, del CCNL 16.07.2O24 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto nazionale, ossia il 17.07.2024, pertanto la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024.
– Non è possibile procedere alla riliquidazione della retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL, per effetto degli aumenti retributivi ivi previsti, come da orientamento già espresso AFL6.
– Nei soli enti nei quali è presente la dirigenza i criteri per la definizione del sistema di valutazione della performance sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34. lett. b) del CCNL 16.07.2024. Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.
AFL83
Come si quantificano gli arretrati relativi alla retribuzione di posizione al segretario cui è riconosciuto l’allineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001?
Ai fini del calcolo di eventuali arretrati da corrispondere o di conguagli da effettuare, è necessario tenere conto sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei dirigenti (art. 37), sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei segretari (art. 58). In pratica, occorre riconteggiare tenendo conto degli incrementi su entrambe le figure (segretario e dirigente con retribuzione di posizione più levata) disposti retroattivamente.
AFL88
Negli enti senza la dirigenza è possibile applicare la nuova disciplina dell’interim di cui all’art. 64 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024?
Negli enti senza dirigenza, non è possibile applicare la nuova disciplina in quanto il campo di applicazione contrattuale è delimitato all’area e non può essere, pertanto, esteso al comparto.
Nei casi di conferimento di un interim al segretario in un ente senza la dirigenza, una leva incentivante potrebbe essere data dalla previsione di cui all’art. 61 comma 2 bis del nuovo CCNL 16.07.2024, ossia un aumento della percentuale della retribuzione di risultato, nel limite massimo dell’ulteriore 5% previsto dal contratto per i comuni privi di dirigenza, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e il rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.