Obblighi di pubblicazione per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: FAQ ANAC aggiornate (art 37, d.lgs. 33/2013 al 7 febbraio 2024)

tratto da www.anticorruzione.it

Obblighi di pubblicazione per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: FAQ  ANAC aggiornate (art 37, d.lgs. 33/2013 al 7 febbraio 2024)

  1. Con l’entrata in vigore del nuovo codice sui contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 quali sono gli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 33/2013?

Per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate – alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della delibera 261/2023.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
Residuano in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti gli obblighi di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” o “società trasparente” del proprio sito, i dati non comunicati alla BDNCP indicati nell’allegato 1 della delibera ANAC 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

  1. Come fare il collegamento ipertestuale da Amministrazione trasparente all’apposita sezione della BDNCP?

Le regole tecniche sono indicate nel regolamento adottato da ANAC con delibera 261/2023. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione. 

  1. Quale regime di trasparenza applicare per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023?

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).
I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

  1. Quale regime di trasparenza applicare per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023?

Per queste ipotesi, l’Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

  1. In base al nuovo codice dei contratti, d.lgs. 36/2023, vanno pubblicati i dati previsti dall’art. 1 c. 32 della legge 190/2012?

Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l’art. 1 c.32 della legge 190/2012. Tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dall’art. 28 co. 3 del nuovo codice. Pertanto, considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190, occorre considerare quanto segue: 

  •  Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file. 
  •  Per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all’art. 4 delladelibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.
  •  Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023).
    Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
  •  Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice. In proposito si rinvia alle delibere ANAC 261 264 del 20 giugno 2023, e successivi aggiornamenti. 
  1. Quale è la durata della pubblicazione dei dati sui contratti in AT e in BDNCP?

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

  1. Come va assolta la trasparenza dei dati in AT se già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale?

Nel caso in cui una parte dei dati e atti da pubblicare in AT sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione in dettaglio degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma, dove sono pubblicati dati e atti, sia liberamente accessibile poiché chiunque deve poter prendere visione dei suddetti dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione sul sito istituzionale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma che provvede alla pubblicazione garantisca il rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3). 

  1. Esistono modalità particolari per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure di somma urgenza e di protezione civile?

Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023.

  1. Con quali modalità sono assolti gli obblighi di trasparenza dei provvedimenti conclusivi della procedura di approvazione della proposta per realizzazione di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023?

Per le procedure di finanza di progetto regolate dal d.lgs. 36/2023, lo specifico obbligo di pubblicazione del provvedimento conclusivo della valutazione delle proposte del privato sul sito istituzionale dell’ente concedente (art. 193, co. 2) è assolto tramite la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” (cfr. sul punto il recente Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024). Laddove l’ente concedente ponga il progetto contenuto nella proposta del privato a base di gara, per le fasi di affidamento ed esecuzione della concessione di lavori o servizi valgono le disposizioni in materia di concessioni di cui agli artt. 176-192 del d.lgs. 36/2023 e, sotto il profilo della trasparenza, le indicazioni fornite dall’Autorità nella delibera 261 del 20 giugno 2023 circa l’obbligo per gli enti concedenti di trasmissione alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, delle informazioni specificate all’art. 10 della citata delibera. Per le procedure di valutazione delle proposte private della finanza di progetto regolate ancora dal vecchio codice si rinvia alla successiva FAQ n. 10.

  1. Con quali modalità sono assolti gli obblighi di trasparenza dei provvedimenti conclusivi della procedura di approvazione della proposta per realizzazione di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016?

In assenza di un obbligo di legge che preveda la pubblicazione obbligatoria sul sito dell’ente concedente, per i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte di cui all’art. 183, co. 15 del d.gs. 50/2016 (vecchio codice), è raccomandata la pubblicazione come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013. L’Autorità ritiene che tale pubblicazione dovrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario (cfr. delibera 329/2021). La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori”, a cui si dovrebbe potere accedere tramite collegamento ipertestuale sia dalla sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 d.lgs. 33/2013 che dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 citato.Per le procedure di valutazione delle proposte private della finanza di progetto regolate invece dal nuovo codice (d.lgs. 36/2023) si rinvia alla relativa FAQ predisposta da ANAC sul punto. 

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