Lavoro pubblico: si applicano solo i Ccnl dei pertinenti comparti contrattuali
Ai dipendenti pubblici non può applicarsi un trattamento economico diverso da quello previsto dalla contrattazione di comparto – Commento a Cass. – sez. L – n. 16150, 11 giugno 2024.
Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina della retribuzione è rigidamente riservata alla contrattazione collettiva di comparto, sicché il dipendente non può percepire trattamenti economici derivanti dall’applicazione di un contratto collettivo diverso, neppure se di maggior favore.
A tale conclusione è approdata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 16150 dell’11 giugno 2024, che ha fatto chiarezza in tema di fonti applicabili al rapporto di lavoro in ambito di pubblico impiego privatizzato.
La pronuncia ha preso le mosse dalla vicenda di un dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, il cui caso ha prodotto esiti diametralmente opposti nei due gradi di giudizio precedenti a quello di legittimità.
Il lavoratore ha presentato ricorso in primo grado per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive, sostenendo di aver svolto, per un dato periodo di tempo, mansioni ascrivibili ad un livello superiore a quello di inquadramento, secondo quanto previsto dal CCNL Autostrade e Trafori.
Il giudice di prime cure, rilevata la natura di ente pubblico non economico del Consorzio, ha rigettato la domanda, ritenendo scorretta l’applicazione del contratto collettivo riferibile alle società che gestiscono strade e autostrade, in luogo della contrattazione collettiva regionale.
Il giudice del gravame, di contro, pur non mettendo in discussione la natura giuridica dell’ente, né la necessaria applicazione della contrattazione pubblica nella gestione dei suoi rapporti di impiego, ha rilevato che all’epoca dei fatti il Consorzio aveva approvato norme regolamentari per il personale facendo riferimento al CCNL Autostrade e Trafori e che, pertanto, lo svolgimento delle mansioni superiori era avvenuto in un periodo nel quale l’ente applicava di fatto ai propri dipendenti il contratto privatistico, pur essendo tenuto all’applicazione del contratto regionale. La Corte d’Appello concludeva, quindi, che dovesse applicarsi l’art 2126 c.c. e riconoscersi al dipendente il diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese.