Tratto da: Giurisprudenzappalti
Il T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 12 dicembre 2024, n. 375 scava tra il reticolato di norme sulla spending review, che dalla fine degli anni 90 è fonte di premature canizie per il RUP di tutta Italia.
Ed infatti, per avvedersi della complessità del gattopardesco programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, basti notare che la stessa Consip ha dovuto redigere una tabella “obblighi-facoltà“, ovvero un un quadro sinottico della (oltremodo dispersiva) normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione di detto programma.
Era così complesso riportare in un unico articolo del Codice queste norme, i cui commi sono annidati e nascosti in impolverate leggi finanziarie vecchie di vent’anni?
Rinviando alla lettura integrale della complessa pronuncia, il caso scrutinato è in estrema sintesi il seguente.
Il Comune approva l’affidamento all’attuale gestore del “servizio energia” tramite rinegoziazione contrattuale mediante proroga ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b) dell’allegato II al D.Lgs. n. 115/08.
La ricorrente ritiene che, in forza dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare il convenzionamento centralizzato anziché prorogare il contratto in essere, risulta infondata e va respinta.
Il Collegio ritiene infondata la censura in quanto il nuovo contratto non risulta riconducibile né ad un Facility management (D.L. n. 66/2014 e D.P.C.M. 11 luglio 2018) né ad una “semplice” fornitura di energia (di cui al D.L. n. 95/2012 che, come confermato da Consiglio di Stato, n. 2194/2015, si riferisce al solo approvvigionamento dell’energia elettrica e non alla gestione integrata di un servizio).