Tratto da: Giurisprudenzappalti  

La mail ordinaria è idonea a conferire data certa al contratto di avvalimento (firmato digitalmente) ivi contenuto?

Risposta negativa arriva da T.A.R. Campania, ii, 16 dicembre 2024, n. 7139, che aderisce all’orientamento più rigoroso (cfr. questo articolo).

La ricorrente, esclusa dalla gara per difetto di sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento, lamenta che il relativo provvedimento non abbia tenuto in considerazione la circostanza della trasmissione via mail del contratto firmato dall’ausiliaria alla ricorrente in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, così fornendo certezza in ordine alla preesistenza del documento rispetto a detto termine.

Il Collegio ha ritenuto inidonea la posta elettronica ordinaria, “che resta un servizio di rete di messaggistica asincrona ma priva del grado di certezza circa provenienza e datazione, tipica della posta elettronica certificata, pertanto inidoneo a sostituire la marcatura temporale“.

Quanto alla firma digitale, il Collegio ha ritenuto che “in mancanza di marcatura temporale, non è per legge assistita da valenza probante in ordine al tempo della relativa formazione, garantendone soltanto la riconducibilità al suo autore e, dunque, il requisito della forma scritta“,

Conclusivamente, il Collegio ha ritenuto che ai fini dell’opponibilità a terzi della data è necessario l’ossequio q quanto previsto dall’art. 20 comma 1-bis d.lgs. n. 82/2005 e dalle linee guida di riferimento (DPCM 22 febbraio 2013), che all’art. 41 prevede le seguenti opzioni:

  1. La marcatura temporale;
  2. il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del DPCM, 31 ottobre 2000;
  3. il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti
  4. il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata;
  5. d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale elettronica
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