Tratto da: leautonomie.it

Lo straordinario può anche essere autorizzato implicitamente da parte delle amministrazioni pubbliche datori di lavoro.

L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, 28 giugno 2024, n. 17912 indica elementi di importanza capitale per la corretta gestione dello straordinario e per la definizione delle responsabilità derivanti dallo svolgimento di attività in straordinario non consentite.

Diritti del lavoratore. Il primo punto da tenere molto bene in considerazione è che lo straordinario è un istituto di gestione del rapporto di lavoro, volto a consentire lo svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti mensili fissati dalla contrattazione.

Dunque, la fattispecie trattata, nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, è sorretta non dal diritto pubblico ove la PA esercita poteri autoritativi unilaterali, bensì dal diritto privato, ove si adottano atti di natura privatistica e, quando lo prevede la contrattazione, di natura paritetica.

Pertanto, la posizione giuridica del lavoratore, rispetto alla percezione della retribuzione ulteriore connessa allo svolgimento di attività straordinarie, è di diritto soggettivo.

Questa osservazione è fondamentale ed incide sull’intera regolazione dei rapporti: la PA non agisce con poteri pubblicistici e il lavoratore, anche se lo straordinario non sia autorizzato con formali modalità, va retribuito laddove si comprovi che sia stato effettivamente svolto.

Garanzie del codice civile. Si applica, quindi, il combinato disposto degli articoli 2108 e 2126 del codice civile.

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