Tratto da GiurisprudenzaAppalti
La scelta dell’affidamento del servizio in appalto anziché in concessione, riguardando l’individuazione del modello organizzativo del servizio, deve ritenersi di competenza del Consiglio comunale.
Lo ribadisce Tar Veneto, Sez. I, 19/08/2026, n. 1712:
8.4. La scelta dell’affidamento del servizio in appalto anziché in concessione, riguardando l’individuazione del modello organizzativo del servizio, deve ritenersi di competenza del Consiglio comunale.
In base all’art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti il Consiglio comunale ha competenza, tra gli altri atti fondamentali, in relazione all’“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.
In un caso analogo al presente è stato affermato in modo del tutto condivisibile che: «in relazione ai servizi pubblici locali, i due modelli di affidamento (concessione o appalto) non si pongano su un piano di parità, attesa la preferenza legislativa per la concessione, il che induce a ritenere che la scelta di variare lo strumento di affidamento (dalla concessione all’appalto), costituendo una novazione del rapporto che comporta un radicale mutamento del modello organizzativo del servizio, rientra nelle competenze dell’organo consiliare non potendo essere ricompresa tra le funzioni dirigenziali» (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 11-8-2025, n. 757).
È quindi fondata la censura contenuta nel terzo motivo con cui parte ricorrente lamenta la violazione del riparto di competenze stabilito dall’art. 107 TUEL, secondo cui “i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.
La determina dirigenziale impugnata (n. 96 del 10-2-2026) si pone peraltro in diretto contrasto con quanto disposto dalla deliberazione n. 106 del 2025 con cui la Giunta comunale aveva espressamente previso che l’impianto venisse affidato in concessione, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 11-5-2015, n. 8 attivando una procedura ad evidenza pubblica.

