Tratto da: leautonomie.it

L’ordinanza della Cassazione Civile Sez. 5, 9 maggio 2024, n. 12708 proprio non persuade e non può trovare consenso.

A seguito dell’intervento già proposto e critico sulla pronuncia, alcuni interlocutori hanno suggerito un maggior approfondimento alla luce, in particolare, della circostanza che quanto deciso dalla Cassazione rientra in un filone segnato da anni dalla giurisprudenza della Cgue.

Corretto. La Cassazione, in estrema sintesi, ha deciso sul ricorrere o meno della “forza maggiore” quale causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs 472/1997, decidendo che il ritardo nel pagamento di propri debiti da parte della PA nei confronti di un proprio appaltatore non possa costituire “forza maggiore”. Ciò in ragione della circostanza che “il ritardato pagamento della P.A. un fenomeno (purtroppo) ricorrente, ed essendo onere dell’imprenditore predisporre quanto necessario (accantonamenti, mutui) per poter versare il dovuto all’Erario, pur in presenza di significativi ritardi della P.A. nella corresponsione anche di cospicui importi”. E per giungere a questa conclusione, gli ermellini si sono rifatti alla risalente giurisprudenza della Cgue, che proprio sul tema della “forza maggiore” ha fissato alcuni punti fermi, ben rappresentati, tra le altre, dalla sentenza della Seconda Sezione del 18 dicembre 2007, Causa C-314/06 nei punti 23. e 24:

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