Il cartellino identificativo viola la privacy dei dipendenti pubblici?

Nella maggior parte dei casi, i dipendenti pubblici sono obbligati ad avere il cartellino identificativo, ma viola la loro privacy? Vediamolo insieme.


Nella Pubblica Amministrazione, in diversi casi, i dipendenti pubblici hanno l’obbligo di portare il cartellino identificativo, con le loro generalità.

Sul cartellino compaiono nome, cognome e numero di matricola, ma si tratta di una violazione della privacy?

Vediamo insieme cosa dice la legge.

Cartellino identificativo dipendenti pubblici: si tratta di una violazione della privacy?

Secondo l’art.55-novies del decreto legge n°165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego):

“i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro”.

L’obbligo, secondo la circolare n°3/2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, vale per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione soggetti a contrattazione collettiva.

Mentre non si applica per avvocati e magistrati dello Stato, professori universitari, personale della carriera diplomatica, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia e al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Secondo la legge, quindi, i dipendenti che svolgono attività a contatto col pubblico hanno l’obbligo di mostrare il cartellino identificativo.
Per “attività a contatto col pubblico” s’intendono quelle svolte in un luogo pubblico e aperto al pubblico, nei confronti di un’utenza indistinta, come specificato nella circolare.

Questo perché è obbligatorio dare un volto alla pubblica amministrazione con la quale si interfaccia il cittadino e ciò deve avvenire mediante identificazione del dipendente pubblico.

L’amministrazione può scegliere se far indossare il cartellino identificativo ai dipendenti oppure apporre una targa coi dati sulla postazione di lavoro.

Inoltre, sempre l’amministrazione ha il diritto di inserire anche altri elementi oltre il nome, il cognome e il numero di matricola. Ad esempio, possono essere inseriti la posizione professionale, il profilo, la qualifica (se dirigente) e l’ufficio di appartenenza.

Ma il tutto si limita a questo e le amministrazioni devono prestare attenzione a non diffondere dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità.

Perciò, in un cartellino identificativo, la presenza del nome, del cognome e del numero di matricola rappresentano il minimo essenziale per garantire l’identificazione del dipendente e la trasparenza dell’amministrazione.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it

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