di Matteo Barbero
La L. 1/2026 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 1-ter della L. 20/1994, la quale disciplina la c.d. esimente politica.
La norma riformulata ora recita: “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.
Il nesso fra il primo periodo e quello successivo (aggiunto dalla novella di quest’anno) è stato oggetto di un importante chiarimento da parte della Corte dei conti Sardegna nella sentenza n. 127/2026. I giudici contabili hanno precisato che l’espressione “nell’esercizio delle proprie competenze” non va riferita alle scelte politiche proprie e autonome dell’organo di governo, bensì alle ipotesi in cui l’organo politico interviene in procedimenti amministrativi fondati sull’istruttoria e sulle valutazioni degli uffici, approvandone o autorizzandone gli esiti.
In questa lettura, la presunzione opera perché l’organo politico può fare affidamento sull’apparato tecnico, mentre non costituisce una generale immunizzazione delle decisioni politico-discrezionali.
La pronuncia si pone in continuità con la giurisprudenza pregressa, che aveva già chiarito (prima della Legge Foti) la distinzione fra:
- atti propri degli uffici tecnici o amministrativi, per i quali può operare l’esimente politica,
- e atti che rientrano nella competenza propria dell’organo politico, rispetto ai quali l’amministratore non può invocare automaticamente la scriminante.
Esiste però anche una lettura dottrinale più estensiva, affacciatasi nel corso dell’iter parlamentare, quando la novella era stata descritta come idonea a estendere la presunzione a tutte le decisioni dell’organo politico proposte, vistate o sottoscritte dai tecnici, salvo pareri formali contrari.
La lettura che appare sistematicamente più solida è però quella secondo cui la L. 1/2026 avrebbe modificato principalmente il regime probatorio della buona fede, senza trasformare anche il perimetro oggettivo dell’esimente.
Il secondo periodo continua infatti a riferirsi agli atti appartenenti alla competenza degli uffici, mentre il periodo interpretativo dovrebbe chiarire quando presumere la buona fede del politico che li approva o ne consente l’esecuzione. Il testo vigente della L. 20/1994 deve essere letto mantenendo insieme questi due periodi, non isolando la sola espressione “nell’esercizio delle proprie competenze”.

