Tratto da: EIUS

In tema di elezioni: a) la presenza di irregolarità di natura formale nello svolgimento delle operazioni elettorali, e in particolare nella compilazione dei verbali delle sezioni, assume rilievo invalidante solo allorquando determini una sostanziale inattendibilità del risultato finale della consultazione; b) la mancata corrispondenza numerica fra schede autenticate, schede utilizzate per la votazione e schede inutilizzate costituisce, in mancanza di ulteriori indizi della concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, un mero vizio formale della verbalizzazione. ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sentt. nn. 9407/2023, 6668/2022 e 6906/2021; CGARS, sent. n. 403/2020; TAR Abruzzo, sent. n. 444/2023; TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 11537/2017; TAR Lazio, Latina, sent. n. 657/2022.

Consiglio di Stato, sezione II, 24 giugno 2024, n. 5557

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